SI RITIENE CHE NEL CONFERIRE LA CARICA DI VICESINDACO AD UN CONSIGLIERE DEL COMUNE, NIPOTE DEL CONIUGE DEL SINDACO, SIA RAVVISABILE LA PROPSETTATA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA'.
Classifica 15900/TU/00/64 Roma, 28 maggio 2014
OGGETTO: Comune di ...... Incompatibilità ex art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale è stata sottoposta all'attenzione di questo Ministero la questione concernente la possibilità di conferire la carica di vicesindaco ad un consigliere comunale di ....... nipote del coniuge del sindaco, tenuto conto della causa d'incompatibilità prevista dall'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In via preliminare, si osserva che la norma in parola, come altre ad essa corrispondenti, persegue la finalità di evitare il rischio, sia pure potenziale, di commistioni tra gli interessi pubblici dell'ente territoriale, che il primo cittadino, nella sua qualità, ha l'obbligo di garantire e gli interessi privati di suoi prossimi congiunti, a salvaguardia del principio d'imparzialità, che deve informare il comportamento della Pubblica Amministrazione anche in sede locale (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 7 febbraio 2001, n. 1733).
In tal senso, la lettera del menzionato art. 64, comma 4, è chiara nell'escludere che il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del sindaco possano fare parte della giunta o essere nominati rappresentanti del comune.
Nel caso di specie, tra il primo cittadino dell'ente ed il soggetto che dovrebbe essere nominato vicesindaco intercorre un rapporto di affinità in linea collaterale di terzo grado (cfr. artt. 76 e seguenti del codice civile).
Pertanto, anche alla luce della disciplina dettata dall'art. 46, comma 2, e dall'art. 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, si ritiene che, nella fattispecie, siano ravvisabili gli estremi della prospettata situazione d'incompatibilità.