Sedute di Consiglio comunale. - Registrazione audio-video da parte di un cittadino.

Territorio e autonomie locali
23 Maggio 2014
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Diritto dei cittadini di filmare, per la conseguente diffusione, i lavori del Consiglio comunale. L’ente dovrebbe dotarsi di apposite norme sulla possibilità di registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all’attività di verbalizzazione del segretario comunale (art. 97, comma 4 lett. a del T.U.O.E.L.) che da parte dei consiglieri comunali, nonchè dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha chiesto un parere in ordine al diritto dei cittadini di filmare, per la conseguente diffusione, i lavori del Consiglio comunale.
In particolare, è stata rappresentata la questione inerente alle riprese video effettuate da un cittadino in costanza di un regolamento (successivamente modificato) il quale affidava al Presidente del Consiglio comunale il potere di autorizzare l'ingresso in Aula dei fotografi e dei teleoperatori e di emanare apposite direttive in merito - sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo - e di decidere la diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori, sentendo sempre la citata Conferenza ed informando i consiglieri.
In merito, si osserva che ai sensi dell'art. 38, comma 7 del T.U.O.E.L., le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. La disposizione va letta nel senso che, in linea generale, deve essere consentito al pubblico di assistere alle sedute consiliari dalle apposite postazioni riservate.
A fronte di detto principio, il successivo art. 39, comma 1, attribuisce al presidente del consiglio i poteri di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, ove è compresa ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento delle sedute ed a tutela delle prerogative dell'organo assembleare medesimo.
Peraltro, il consiglio, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 38, ha potestà di disciplinare, con apposite norme regolamentari, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea.
E', pertanto, nell'ambito delle norme interne all'ente locale, che dovrebbero rinvenirsi anche disposizioni sulla possibilità di registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale (art. 97, comma 4 lett. a del T.U.O.E.L.) che da parte dei consiglieri comunali, nonchè dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva.
In assenza di esplicita previsione regolamentare l'ammissione alla registrazione potrebbe essere regolata caso per caso dal presidente del consiglio proprio nell'esercizio dei richiamati poteri di direzione dei lavori dell'assemblea, in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare.
Tuttavia, occorre osservare che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con la sentenza n. 826/2010, ha negato il potere in parola in capo al Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale il quale in carenza di apposita fonte regolamentare di competenza consiliare non può procedere ad estemporanei assensi alla videoregistrazione.
A margine di tale potere regolamentare e, nell'ambito del citato principio di pubblicità della seduta, l'amministrazione può legittimamente riservarsi il compito di registrazione con mezzi audiovisivi, anche escludendo che altri soggetti e il pubblico in aula possano procedervi. In questo senso, la pubblicità della seduta non implica la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistere alle sedute.
Tale posizione trova conforto nella giurisprudenza che non ha rilevato profili di illegittimità in un regolamento che poneva il divieto di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione (Corte di Cassazione, Sez. I n. 5128/2001).
Di uguale tenore è la pronuncia n. 44094 del 17 marzo 2002 del Garante per la protezione dei dati personali nella quale si afferma la necessità di regolamentare la materia che scaturisce dall'obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell'esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, o per impedire la diffusione di dati sensibili che riguardino le persone.
Sempre il Garante, con nota del 3 gennaio 2008 ha riaffermato che l'ente, con apposita norma regolamentare, può porre limiti al regime di pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale. Tale regolamento può costituire fonte idonea a disciplinare i limiti e le modalità di pubblicità delle sedute consiliari, ivi compresi eventuali divieti di registrazione e di diffusione di immagini relative alle riunioni di consiglio da parte di terzi. Sono previsti, altresì, a carico dell'amministrazione, l'onere della preventiva informazione dei presenti in aula circa le riprese con le telecamere e l'individuazione delle ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese stesse per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito.
Peraltro, le limitazioni alle riprese potrebbero essere correlate anche alla mancata attivazione, da parte dell'amministrazione comunale di un autonomo sistema di registrazione, stante l'esigenza di escludere che l'unico supporto audiovisivo di documentazione dello svolgimento dei lavori consiliari resti nella disponibilità esclusiva di soggetti estranei all'amministrazione, fuori dalle necessarie garanzie di autenticità.
Pertanto, tenendo presente che la normativa tende ormai ad evolvere verso la più totale trasparenza della pubblica amministrazione (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), nel caso in esame, in presenza di apposita disciplina regolamentare, alla luce dei sopra delineati principi e al di fuori dei casi in cui il consiglio si riunisca in seduta riservata ai sensi statutari e delle norme regolamentari, è riservata al presidente del consiglio comunale la possibilità di valutare di volta in volta se ammettere la videoregistrazione, anche in relazione all'oggetto dei lavori previsti all'ordine del giorno per la specifica occasione.