ART. 60 TUOEL INELEGGIBILITA' A SINDACO DI UN CONSIGLIERE PRESSO ALTRO COMUNE E DI UN SINDACO DI ALTRO COMUNE.

Territorio e autonomie locali
3 Giugno 2014
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

AI SENSI ART. 41, COMMA 1 TUOEL IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA DOVRA' ESAMINARE LE CONDIZIONI DEGLI ELETTI PER DICHIARARE LA DECDENZA DELL'AMM.RE INTERESSATO, IN PRESENZA DI CAUSA DI INELEGGIBILITA'.

Testo 

Roma, 3 giugno 2014

Oggetto: Comune di ..... – art. 60 decreto legislativo n. 267/2000.

Si fa riferimento alla nota n. 14986/14 Area II del 5 maggio 2014 con la quale codesta Prefettura chiede l'avviso di questa Amministrazione in ordine alla legittimità della candidatura a sindaco dei candidati di due diverse liste presentate nel comune di ....., che ricoprono la carica di consigliere comunale a ............... e di sindaco del comune di ..........
A tal riguardo, si rappresenta quanto segue.
L'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede l'ineleggibilità alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
La Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza n. 11894 del 20 maggio 2006 ha interpretato estensivamente la predetta norma, chiarendo che l'ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco opera anche per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune.
Le predette cause di ineleggibilità cessano solo con la presentazione di formali e tempestive dimissioni degli interessati dalla carica ricoperta, non essendo possibili rimedi equipollenti, quali in collocamento in aspettativa previsto per altre ipotesi di ineleggibilità.
La ratio di tale interpretazione si fonda sul principio che il medesimo soggetto 'non può far parte di più assemblee rappresentative di altrettante collettività comunali', in nome della esigenza che chiunque è impegnato nella cura di interessi generali di una comunità comunale, ad essa è vincolato in via esclusiva fino a quando non abbia reciso il legame instaurato con la sua elezione (cfr. sul punto Cassazione Civile, Sez. I, n. 11894 del 20 maggio 2006 e sentenza della Corte Costituzionale 2 marzo 1991, n. 97).
Nel caso prospettato, se è pur vero che dopo l'elezione gli interessati rappresentano, ognuno, una sola collettività comunale, al momento della candidatura esiste la condizione di rappresentare una collettività e l'interesse a voler rappresentare un'altra collettività comunale, condizione questa non consentita dalla normativa vigente in materia di che prevede, come già detto, l'obbligo delle dimissioni, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del richiamato decreto legislativo n.267/2000, al fine di non incorrere nella causa di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12).
Le cause di ineleggibilità riguardano situazioni idonee a provocare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati nel senso che, avvalendosi della particolare posizione in cui versa, il soggetto non eleggibile può variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale. Diversa è la situazione di incompatibilità, che non si riflette sulla parità di condizioni tra i candidati, ma attiene alla concreta possibilità, per l'eletto, di esercitare pienamente le funzioni connesse alla carica che per motivi concernenti il conflitto di interessi in cui il soggetto verrebbe a trovarsi se fosse eletto. Di conseguenza, il soggetto ineleggibile deve eliminare ex ante la situazione in cui versa, mentre il soggetto incompatibile è tenuto ad optare ex post, cioè ad elezione avvenuta, tra il mantenimento della precedente carica e il munus pubblico derivante dalla conseguita elezione (cfr. Corte Costituzionale n. 283/2010).
Per quanto concerne le iniziative praticabili per far valere l'ineleggibilità, si rammenta che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 267/2000, il consiglio comunale di ....., nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, dovrà esaminare la condizione degli eletti, per dichiarare la decadenza dell'amministratore interessato, in presenza di una delle cause di ineleggibilità.
Ciò in quanto, fatta salva la norma di chiusura di cui all'art. 70 dello stesso decreto legislativo, in conformità del principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di un'ipotesi ostativa all'esercizio del mandato elettorale è rimessa al consiglio comunale del quale l'interessato fa parte.