AL SINDACO DIPENDENTE DELLA ASL SPETTANO I PERMESSI DI CUI AI COMMI 1,3,4,5 DELL'ART 79 TUOEL.
Class. n.15900/TU/00/79 Roma, 10 giugno 2014
Oggetto: Comune di ........ Art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta pervenuta con messaggio di posta elettronica, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale il segretario del comune di ...... chiede di conoscere quali siano i permessi di cui possa fruire il sindaco del citato ente, dipendente dell'Azienda sanitaria locale di .......
Al riguardo si ritiene opportuno rappresentare, preliminarmente, che il sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del comune, partecipa ai lavori della giunta ed a quelli del consiglio comunale.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 79, commi 1 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al citato amministratore spettano i permessi retribuiti per l'effettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi di cui fa parte e tale diritto di assentarsi comprende il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Inoltre, ai sensi del comma 4 del sopracitato articolo, il primo cittadino ha diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 48 ore lavorative mensili.
Il successivo comma 5 dispone infine che i lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Il lavoratore è comunque tenuto a documentare, con apposita attestazione dell'Ente, i permessi di cui ha usufruito che trovano legittimazione nel caso in cui l'espletamento delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta coincida temporalmente con l'obbligo della prestazione lavorativa; tali permessi, conseguentemente, sono strettamente correlati sia alla specifica condizione di lavoratore dipendente, quanto all'effettivo espletamento dei compiti e funzioni del mandato amministrativo.