INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE COMUNITA' MONTANA

Territorio e autonomie locali
27 Maggio 2014
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

ALL'ASSESSORE DELLA COM MONTANA SPETTAVA FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 78/2010 L'INDENNITA' DI FUNZIONE SENZA LA RIDUZIONE DEL 50% PREVISTA DAL COMMA 1 ART 82 TUOEL, ATTESA L'IMPOSSIBILITA' PER LO STESSO DI PORSI IN ASPETTATIVA.

Testo 

Class.15900/TU/00/82 Roma, 27 maggio 2014

Oggetto: Indennità di funzione assessore comunità montana.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale la ................, nell'effettuare una ricostruzione dell'attuale assetto normativo chiede di conoscere se ad un proprio assessore possa essere corrisposta l'indennità di carica nella misura del 50% di quella prevista per gli amministratori dei comuni con popolazione corrispondente a quella della comunità montana. Vengono al riguardo richiamate le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008 nonché i contenuti del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ove è prevista l'abolizione dell'indennità di funzione per gli assessori delle comunità montane è stata abolita.
Al riguardo si osserva che le modifiche apportate dalla finanziaria 2008 all'art 81 del decreto legislativo n. 267/2000 hanno comportato, da un lato la impossibilità da parte di tali amministratori di porsi in aspettativa non retribuita opzione che stabiliva il diritto a percepire l'emolumento della indennità nella misura intera.
La stessa legge inoltre, all'art. 2, lett. c), ha introdotto il principio della riduzione delle indennità per il presidente e gli assessori delle comunità montane nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari a quella della comunità montana.
La cennata riduzione, seppur introdotta non con norma diretta ma attraverso la modifica di una dei criteri dettati per l'adozione del decreto ministeriale che, nello specifico, fissa le misure delle indennità degli amministratori locali, è da ritenersi operante potendosi considerare tecnicamente non indispensabile, ai predetti fini, la modifica della formazione secondaria attualmente contenuta nel D.M. n. 199/2000.
Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che all'amministratore in argomento spettasse, sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 78/2010, l'emolumento de quo senza l'applicazione dell'ulteriore riduzione del 50% prevista dal comma 1 dell'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, attesa l'impossibilità, per o stesso, di porsi in aspettativa non retribuita.