QUESITO SU EVNTUALE INELGGEBILITA' DI DIPENDENTE DI UNIONE DI COMUNI ALLA CARICA DI SINDACO DI UNO DEGLI ENTI FACENTI PARTE DELL'UNIONE.

Territorio e autonomie locali
20 Maggio 2014
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

SE IL DIPENDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI, DIVENTANDO SINDACO DI UNO DEI COMUNI ASSOCIATI, DOVESSE DIVENTARE ANCHE COMPONENTE DI UN ORGANO DELLA STESSA, VERREBE A TROVARSI IN UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI ART 63, COMMA 1, N.7 TUOEL.

Testo 

Classifica 15900/TU/00/60-63 Roma, 20 maggio 2014

OGGETTO: Comune di ........ Quesito su eventuale ineleggibilità del dipendente di un'unione di comuni alla carica di sindaco di uno degli enti facenti parte dell'unione medesima.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale la S.V. ha chiesto l'avviso di questo Ministero, in ordine all'eventuale esistenza della causa d'ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un dipendente dell'unione di comuni '....', che intende candidarsi alla carica di sindaco del comune di ......, facente parte del predetto ente associativo.
Al riguardo, si osserva che il legislatore ha delineato l'istituto dell'unione di comuni, disciplinandolo nei suoi elementi essenziali e inderogabili e demandando all'autonomia statutaria e regolamentare dell'unione medesima la disciplina dei propri organi e della propria organizzazione. In particolare, l'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 105, della legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce che -Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati da amministratori in carica dei comuni associati (omissis). Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni comune-. Tale previsione normativa persegue l'intento di consolidare l'appartenenza dell'ente associativo ai comuni che lo compongono, attraverso l'identità dei soggetti amministratori.
Il successivo comma 4 stabilisce che -L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori (omissis)-.
In base a tale ultimo richiamo, le norme di cui al menzionato art. 60, in quanto compatibili e non derogate nei termini sopra indicati, devono ritenersi applicabili anche in materia di unioni di comuni.
Premesse tali considerazioni in linea generale, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che costituisce ius receptum il principio in virtù del quale le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità, sostanziandosi in una limitazione al diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, sono di stretta interpretazione e, come tali, non sono suscettibili di applicazione analogica, ma soltanto di interpretazione estensiva, nel rispetto del canone della ragionevolezza (ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).
L'ipotesi prevista dall'art. 60, comma 1, n. 7), del decreto legislativo n. 267 del 2000 si riferisce esclusivamente ai dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli e, di conseguenza, va escluso il delinearsi di una causa d'ineleggibilità alla carica di sindaco di un comune appartenente ad un'unione di comuni nei confronti del dipendente che presta servizio per l'unione medesima.
Peraltro, se il dipendente dell'unione, diventando sindaco di uno dei comuni associati, dovesse diventare anche componente di un organo di governo della stessa, verrebbe a trovarsi in una situazione d'incompatibilità, ex art. 63, comma 1, n. 7) del decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabile, come sopra rammentato, anche alle unioni di comuni, in forza del richiamo contenuto nell'art. 32, comma 4, del citato decreto legislativo.