NON SUSSISTE INCOMPATIBILITA' PER IL SINDACO DAL MOMENTO CHE RISULTA SOLO SOCIO LAVORATORE SENZA POTERI DI RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO.
Classifica 15900/TU/00/63 Roma, 23 maggio 2014
OGGETTO: Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero, in ordine all'eventuale esistenza della causa d'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti del sindaco del comune di, il quale, secondo quanto rappresentato dai consiglieri di minoranza dell'ente, rivestirebbe la qualità di amministratore unico di una società cooperativa titolare di un contratto di appalto con l'ente medesimo.
Al riguardo, poiché, come si evince dalla documentazione allegata alla nota citata, il sindaco di è cessato dalla carica di amministratore unico della predetta cooperativa a far data dal 9 maggio 2013 ed attualmente risulta socio lavoratore, senza poteri di rappresentanza e coordinamento, si ritiene che, allo stato, non sia ravvisabile la prospettata situazione d'incompatibilità.