INDENNITA' DI FUNZIONE E PERMESSI AL VICESNDACO.

Territorio e autonomie locali
26 Maggio 2014
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

ALL'ASSESSORE FACENTE FUNZIONI VICESINDACO,SPETTERA' PER IL SOLO PERIODO IN CUI ESERCITERA' LE FUNZIONI VICARIE L'INDENNITA' DI FUNZIONE PARI A QUELLA DEL SINDACO ED I PERMESSI RELATIVI.

Testo 

Classifica 15900/TU/00/79-82 Roma, 28 maggio 2014

OGGETTO: Amministrazione comunale di ......... Indennità di funzione e permessi al vicesindaco. Quesito

IL comune di ........., con la nota che si allega in copia, ha chiesto di conoscere quale indennità e quali permessi spettino al vicesindaco dell'ente indicato in oggetto, consigliere comunale, ai sensi della novella normativa del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2001, n. 148, facente funzioni vicarie, in un comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
Al riguardo si richiama le circolari del 4 e 24 aprile u.s. del Dipartimento, con la quale sono stati approfonditi alcuni aspetti applicativi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.
Nelle menzionate circolar,i nel rappresentare che l'art. 1, comma 135 della citata legge ha modificato la composizione del numero dei componenti delle giunte e dei consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti, viene precisato che la figura del vicesindaco dovrà essere individuata nell'ambito dei due assessori previsti dalla richiamata normativa.
Si osserva che per quanto riguarda i poteri del vicesindaco, nei casi di sostituzione del sindaco, il Consiglio di Stato (Sez. I, par. n. 501 del 14.6.2001) ha ritenuto che ' la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza, implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa'.
In particolare, il Consiglio di stato ha specificato che il vicesindaco, da un punto di vista funzionale '.. è il 'vicario' del sindaco, cioè l'organo persona-fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di mancanza, assenza o impedimento' e, nel caso di rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la sostituzione ha un carattere stabile, fino a nuove elezioni.
Alla luce delle nuove disposizioni, si ritiene che all'assessore che sarà incaricato di sostituire il sindaco, spetterà, per il solo periodo in cui sarà designato ad esercitare le funzioni vicarie, l'indennità di funzione pari a quella spettante al sindaco, nonché i permessi relativi di cui all'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.