L’art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce il diritto degli amministratori alle indennità e gettoni di presenza per l’impegno da essi sostenuto per l’esercizio del mandato, nelle misure dalla stessa previste. La riscossione di detti emolumenti si configura quale diritto soggettivo disponibile, conseguentemente è consentito che gli stessi amministratori possano rinunciare al loro percepimento.
Dalla predetta disposizione discende che l'ente prevede per ciascun esercizio le indennità spettanti agli amministratori e stanzia in bilancio le somme necessarie, erogandole poi mensilmente agli aventi diritto, previa assunzione dei relativi provvedimenti d'impegno e degli ulteriori atti che ne conseguano, e senza bisogno di una specifica richiesta da parte degli interessati. Conseguentemente, la mancanza di stanziamenti riferiti alle predette indennità nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi di competenza costituisce un elemento ostativo per qualsiasi corrispondente (e peraltro inammissibilmente tardiva) assunzione di impegno contabile e per il conseguente pagamento degli emolumenti in discorso.