ART. 79 TUOEL PERMESSI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO.

Territorio e autonomie locali
10 Giugno 2014
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SPETTERANNO I PERMESSI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART.79, INOLTRE IL SUCCESSIVO COMMA 4 PREVEDE CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E I PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI COMUNALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABOTANTI OLTRE AI PERMESSI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, HANNO DIRITTO DI ASSENTARSI DAL POSTO DI LAVORO PER UN MASSIMO DI 24 ORE LAVORATIVE MENSILI COMPRENSIVE DEL TEMPO NECESSARIO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI RIUNINONE E FARE RIENTRO AL POSTIO DI LAVORO.

Testo 

Class. n.15900/TU/00/79 Roma, 10 giugno 2014

Oggetto: Comune di ......Art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato trasmesso un quesito posto dal segretario comunale di ........., che ad ogni buon fine si allega in copia, con il quale chiede di conoscere quali siano i permessi di cui possa fruire il presidente del consiglio, agente della Polizia di Stato.
Preliminarmente si rappresenta che la materia dei permessi indennità, oneri previdenziali e assicurativi è disciplinata al capo IV, art. 77e ss. Del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, l'art. 79 del citato decreto legislativo n. 267/2000 dispone, al comma 1, che i consiglieri comunali hanno diritto di assentarsi per la partecipazione alla riunioni consiliari per la effettiva durata della stessa e, tale diritto, comprende il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Il richiamato comma 4 del medesimo articolo prevede, inoltre, che il Presidente del consiglio e il Presidente dei gruppi consiliari comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, ha diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative mensili, configurando nelle stesso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e il rientro al posto di lavoro.
Le attestazioni di cui al comma 6 del citato art. 79, T.U.O.E.L., devono essere protamente e puntualmente documentate e rilasciate dal dirigente competente ai sensi dell'art. 107, comma terzo, lett. h) del d.lgs. n. 267/2000