Un responsabile dell’area economica di un comune ha chiesto di conoscere se sia possibile utilizzare nel triennio 2014-2016 i resti assunzionali maturati nel triennio precedente; se la quantificazione della somma relativa a detti resti sia da considerar

Territorio e autonomie locali
12 Giugno 2014
Categoria 
19.02 programmazione triennale del fabbisogno di personale
Sintesi/Massima 

Stante quanto esposto, in relazione ai quesiti posti si ritiene che il valore derivante dall’applicazione della suddetta percentuale non costituisce un dato statico ed inalterabile nel tempo, bensì un dato dinamico da aggiornare con le somme eventualmente utilizzate per le assunzioni realmente effettuate. Resta inteso che l’eventuale residuo potrà essere utilizzato negli anni successivi.

Testo 

Con riferimento ad una mail il responsabile dell'Area economica di un Comune ha chiesto di conoscere se: sia possibile utilizzare nel triennio 2014-2016 i resti assunzionali maturati nel triennio precedente; se la quantificazione della somma relativa a detti resti sia da considerare inalterabile nel triennio 2014-2016; se sia possibile aggiungere ai predetti resti quelli non utilizzati nell'anno 2014 e se il residuo degli stessi può essere utilizzato nell'anno 2015 e 2016.
Al riguardo, si fa presente che gli enti locali possono utilizzare negli anni successivi le quote di tourn-over non utilizzate, attraverso il meccanismo dei così detti resti assunzionali. Infatti, secondo il prevalente orientamento espresso dalla Corte dei Conti è possibile procedere al cumulo dei resti, relativi alla percentuale assunzionale annuale non utilizzata dall'ente in applicazione dell'art. 76, comma 7, della legge 133/2008 e s.m.i., con i valori relativi alla percentuale maturata negli anni successivi, al fine di poter ottenere la quota necessaria ad espletare la procedura finalizzata all'assunzione di unità di personale a tempo indeterminato, rispettando, comunque, i vincoli di spesa ed assunzionali vigenti (cfr. Corte dei Conti sez. Lombardia n. 18/2013; Corte dei Conti sez. Veneto n. 534/2012; Corte dei Conti, sez. Puglia n.2/2012.; sez. regionale Reggio Calabria n.22/2012) . Per fare ciò è necessario che i resti assunzionali siano calcolati in modo corretto ed in linea con la normativa in vigore nell'anno in cui si è verificata la cessazione. Invero, tenuto conto della modifica introdotta dall'art. 4-ter comma 10 della legge 44/2012 al citato comma 7 dell'art. 76, il calcolo sui resti del personale cessato anteriormente al 2012 deve essere effettuato con la percentuale del 20%, (percentuale vigente anteriormente alla predetta modifica normativa); mentre per gli anni successivi al 2012 il calcolo dei resti deve essere effettuato con la percentuale del 40%.
Stante quanto sopra esposto, in relazione ai quesiti posti si ritiene che il valore derivante dall'applicazione della suddetta percentuale non costituisce un dato statico ed inalterabile nel tempo, bensì un dato dinamico da aggiornare con le somme eventualmente utilizzate per le assunzioni realmente effettuate. Resta inteso che l'eventuale residuo potrà essere utilizzato negli anni successivi.