Accesso agli atti da parte di un consigliere comunale
Istanze di accesso nell'imminenza delle elezioni e, quindi, nell'imminenza dello scadere del mandato.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
Istanze di accesso nell'imminenza delle elezioni e, quindi, nell'imminenza dello scadere del mandato.
L'autorizzazione al dipendente pubblico da parte del datore di lavoro di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165 del 2001 deve essere per l'incarico triennale di revisione economico-finanziario e relativa allo specifico ente locale
Il c.137 art.1 legge n.56/14 va applicato alla giunta per tutta la durata della consiliatura, considerato che il numero dei componenti di consiglio e giunta risulta cristallizzato al dato della popolazione residente al momento delle elezioni amministrative.
La materia "organi di governo" dei comuni è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed il comune …, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, rientra nell'ambito applicativo dalla normativa statale dettata per tale categoria di comuni.
Il mandato del revisore non può essere equiparato a quello amministrativo relativo a cariche politiche elettive.
Vi è l'esigenza di garantire l'indipendenza del revisore incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo
La scelta del Presidente del collegio è demandata all'organo politico, quindi, resta nella facoltà dello stesso di disciplinarla tenendo comunque in considerazione la platea degli iscritti in fascia 3 dell'elenco per la propria provincia
Compete all'ente locale ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo di revisione compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste
L'ente locale, al fine di valutare eventuali situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità della nomina a revisore di un dipendente del consorzio partecipato dallo stesso ente, deve valutare le varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune nell'ambito consortile
Dopo lo scioglimento dell'unione di comuni, l'incarico dell'organo di revisione prosegue fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell'unione. Successivamente, il commissario liquidatore può decidere se continuare o meno ad avvalersi dell'organo di revisione per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo direttamente e non tramite estrazione dall'elenco)
Il revisore dei conti che ha già svolto due incarichi non può essere nominato una terza volta nel medesimo ente, a tal fine non rileva se gli incarichi siano stati consecutivi, né se il mandato sia stato inferiore al triennio e neppure il ruolo ricoperto nel collegio
I pareri espressi dal collegio dei revisori sono legittimi anche nel caso in cui siano sottoscritti solo da due dei tre componenti
Il collegio, nominato a seguito del sorteggio con riferimento alla popolazione superiore a 15.000, rimane in carica per tutta la durata del triennio anche se, durante il mandato, la popolazione si abbassa sotto tale soglia
Le ipotesi di incompatibilità alle cariche presso gli enti locali sono tassative e predeterminate dal legislatore, l'ente deve valutare l'eventuale conflitto d'interessi delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune negli enti esponenziali o organismi pubblici controllati, vigilati e/o collegati in cui il revisore stesso potrebbe operare
È competenza dell'ente verificare il corretto funzionamento dell'organo di revisione rilevando le relative inadempienze. L'eventuale revoca non comporta la cancellazione automatica dall'Elenco dei revisori degli enti locali
La votazione nella seduta consiliare per la scelta del Presidente del collegio tra i soggetti interessati, deve avvenire previa valutazione del possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti
Il revisore sorteggiato in un ente di fascia 2 o 3 può essere nominato e può proseguire l'incarico in corso, anche a seguito del successivo eventuale declassamento per errore nell'indicazione dei dati relativi agli incarichi dichiarati.
La valutazione dei presupposti ai fini dell'autorizzazione all'incarico di revisore ad un dipendente pubblico è rimessa all'ente locale - datore di lavoro.
Il revisore non può accettare l'incarico se al momento dell'estrazione a sorte non è più residente nella regione; il cambio di residenza va comunicato tempestivamente ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei revisori degli enti locali con riferimento alla nuova regione.
L'articolo 57 ter, del Decreto Legge n.124 del 2019, attribuisce la facoltà di scelta del presidente del collegio dei revisori esclusivamente all'organo consiliare dell'ente locale anche nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente.
Gli enti pubblici istituiti con apposite leggi regionali, anche se non hanno la denominazione di Unioni di comuni, laddove presentino i caratteri di autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, sono enti locali cui si applica, in materia di nomina dei revisori degli enti locali, la normativa di cui all'articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n.138 del 2011.
Il revisore non può svolgere la funzione di componente dell'OIV nel medesimo ente locale per evitare l'insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
Ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.
L'ente può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell’incarico e come preavviso delle dimissioni.