L'articolo 57 ter, del Decreto Legge n.124 del 2019, attribuisce la facoltà di scelta del presidente del collegio dei revisori esclusivamente all'organo consiliare dell'ente locale anche nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente.
Un ente locale chiede un parere in merito al possibile avvicendamento, richiesto dal presidente del collegio dei revisori con altro componente del collegio, nell'incarico medesimo. Nel caso specifico, il presidente in carica ha manifestato l'intenzione di dimettersi per motivi personali e di salute e di scambiare il suo ruolo con altro componente del collegio di revisione contabile. Su tale materia, è intervenuta la normativa di cui dalla lettera b) dell'articolo 57 ter, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, che ha modificato la previgente disposizione normativa dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, aggiungendo il comma 25 bis. Tale comma, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente, tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno n.23 del 2012. Pertanto, è evidente dal dato formale della citata norma di modifica che la facoltà di scelta del componente con funzioni di presidente è rimessa esclusivamente all'organo consiliare dell'ente locale anche, come nel caso in esame, nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente. In altri termini, è necessario che il consiglio dell'ente locale deliberi formalmente, manifestando la volontà di scelta del nuovo presidente, previa verifica dei requisiti richiesti in capo al revisore individuato che, dovrà essere iscritto all'elenco 2021 e tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno n.23 del 2012. In conclusione, risulta imprescindibile il momento della previa valutazione, nella scelta del revisore da incaricare come presidente del collegio, dei requisiti summenzionati, prima della deliberazione di scelta del nuovo presidente