Mancato invio del questionario relativo al rendiconto. Inadempienza revisore

Finanza locale
21 Aprile 2021
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

È competenza dell'ente verificare il corretto funzionamento dell'organo di revisione rilevando le relative inadempienze. L'eventuale revoca non comporta la cancellazione automatica dall'Elenco dei revisori degli enti locali

Testo 

Si fa riferimento alla nota inviata dal un comune per le opportune valutazioni di questo Ufficio. In particolare, nella nota, trasmessa anche all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di XXX, si segnala la delibera della Corte dei conti n.4585 del 18 marzo 2021 con la quale è stato accertato il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione, da parte del revisore, della relazione-questionario relativa al rendiconto 2018. Al riguardo, nel prendere atto di quanto segnalato, si rappresenta quanto segue. Si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.144 e al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, che prevedono che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'Interno, hanno innovato soltanto le modalità di scelta dei revisori, rimanendo invariata la restante normativa di cui agli articolo 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplinante la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti afferenti l'organo di revisione economico-finanziaria. Pertanto, nel precisare che il revisore del cennato comune, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco, effettuata a norma del citato decreto ministeriale, è stato nominato dall'ente con delibera consiliare, si rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. A questo proposito, si osserva che, a norma del citato articolo 235, comma 2, la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) e sempreché possa essere data dimostrazione di tale inadempienza. Pertanto, sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza che ha specificato le fattispecie di inadempimento, ai fini della revoca del revisore, andrà valutata la fattispecie in argomento. Si resta, quindi in attesa di conoscere le determinazioni dell'ente, precisando che, in ogni caso, l'eventuale revoca non comporta alcuna sanzione rispetto all'iscrizione del revisore nell'elenco dei revisori degli enti locali, non essendovi una specifica previsione normativa al riguardo.