Durata dell'incarico dell'organo di revisione e sospensione termini per emergenza sanitaria Covid 19

Finanza locale
22 Settembre 2020
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale un revisore contabile segnala quanto segue. L'ente locale, a seguito di procedura di estrazione a sorte, ha nominato il nuovo collegio dei revisori contabili. Tale collegio si è insediato in data 9 giugno 2020, in quanto il precedente collegio ha svolto le sue funzioni fino al 25 maggio u.s. Ciò premesso, il revisore comunica la presunta illegittimità dell'attività svolta dal precedente collegio, in virtù del periodo di prorogatio, nel periodo ricorrente dalla nomina del nuovo collegio dal 21 febbraio al 24 maggio 2020. In via preliminare, si precisa che questa Direzione può analizzare questioni di carattere generale attinenti la finanza locale, ma non è competente a valutare la correttezza amministrativo-contabile dell'attività amministrativa e la legittimità dell'azione amministrativa. Pertanto, i limiti dell'attività consulenziale dell'Ufficio possono delinearsi nell'evidenziare quanto segue. Come è noto, l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. A tal proposito, si fa presente che a seguito dell'emergenza sanitaria "Covid 19", in attuazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", modificato dall'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, recante "Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici nonché interventi in materia di salute e lavoro, ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Ciò premesso, si consideri che la deliberazione di nomina del nuovo collegio dei revisori, del 10 marzo 2020, deve essere correlata alle disposizioni normative del regolamento comunale sull'attività dell'organo di revisione che si avvia con la prima seduta di insediamento. Infatti, il regolamento dell'ente locale stabilisce la tempistica dell'insediamento a seguito dell'esecutività della delibera di nomina e, con l'insediamento inizia l'attività vera e propria dell'organo di revisione che prende possesso dell'ufficio, determina le regole per il suo funzionamento e inizia a svolgere l'attività. (cfr. Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, del CNDCEC) Di conseguenza, non si può escludere che durante il periodo di possibile sospensione del procedimento di nomina del nuovo collegio, (dal 23 febbraio al 15 maggio), a causa dell'emergenza Covid 19, non si sia perfezionato il procedimento di notifica della nomina ai nuovi revisori, come dimostrato dall'insediamento avvenuto in data 9 giugno 2020