Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Una questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando riferisce ad atti fondamentali espressamente elencati dal c.2 art.42 TUOEL o quando rientri nelle funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui al c.1, con la possibilità che la trattazione non debba necessariamente sfociare nell'adozione di un provvedimento finale.
Le ipotesi di incompatibilità, previste per i revisori dall'articolo 236 del testo unico 267 del 2000, sono riferibili anche ai collaboratori nominati ai sensi dell'articolo 239, comma 4
Una volta fissato l'ordine del giorno attraverso le riunioni in conferenza dei capigruppo - sulla base di specifica previsione regolamentare - il rinvio della discussione e dell'esame dei punti è demandato esclusivamente ad una decisione del consiglio comunale.
La messa a disposizione dei documenti relativi agli argomenti da discutere in consiglio comunale costituisce una formalità da adempiere d'ufficio e non coincide col diritto d'accesso previsto dall'art.43, c.2, del d.lgs. n.267/2000 esercitabile dal singolo consigliere.
La materia dei "gruppi consiliari" è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale. Solo in tale ambito potrà essere valutata la possibilità di ampliare le ipotesi di costituzione di un gruppo unipersonale.
La modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria è applicabile solo a comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni
Il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l'inserimento nelle fasce 2 e 3 dell'elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno e, in caso di mancato riscontro, la cancellazione dall'Elenco comporta l'immediata cessazione dell'eventuale incarico in corso presso l'ente di fascia superiore
Esaminate le norme statali e quelle locali di cui l'ente si è dotato, il "consiglio grande", sebbene nel regolamento dell'ente sia inserito nella parte dedicata al consiglio, non ha le caratteristiche del consiglio ordinario.
Il mutamento di denominazione del gruppo consiliare è possibile, in quanto il regolamento del consiglio prevede espressamente la modifica della denominazione del gruppo indipendentemente dal numero dei consiglieri.
L'elezione del presidente del consiglio dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in esecuzione delle modifiche statutarie apportate ex art.39, c.1, ultimo capoverso del TUEL n.267/2000, può avvenire solo successivamente al rinnovo degli organi.
I dati di sintesi del protocollo informatico, ostensibili ai sensi dell'art.43, c.2, del d.lgs. n.267/2000, possono essere acquisiti dai consiglieri con modalità da remoto solo ove venga garantito un elevato livello di sicurezza della loro trasmissione.
In caso di dimissioni del presidente, alla luce dello statuto dell'Unione, sembrerebbe che nulla osti alla possibilità di interpretare estensivamente la locuzione "assenza", in maniera tale da ricomprendervi anche l'ipotesi delle dimissioni, quale forma di assenza a carattere non temporaneo.
Sulla composizione delle commissioni consiliari si richiama il parere n.771/2018 in cui il Consiglio di Stato osserva come il rispetto del criterio proporzionale ex art.38, c.6, del d.lgs. n.267/00 potrebbe essere garantito prevedendo l'istituto del voto plurimo piuttosto che capitario.
La registrazione integrale dell'adunanza del consiglio non può avere validità di un verbale, atteso che l'art.97, c.4, lett.a), del d.lgs. n.267/2000 assegna al segretario dell'ente locale la cura della verbalizzazione delle riunioni di consiglio.
La costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili; tuttavia sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, competenti a dettare norme statuarie e regolamentari in materia.
Il revisore sottoposto a giudizio penale mantiene l'iscrizione nell'Elenco fino a quando permangono le condizioni relative all'iscrizione all'ODCEC e/o al Registro dei revisori legali e, di conseguenza, può essere nominato dall'ente
Una disposizione regolamentare che ritenesse approvata una delibera in caso di parità di voti si porrebbe in contrasto col principio di maggioranza che regola il funzionamento degli organi collegiali.
La cessazione dalla carica di un consigliere non impedisce all'organo di funzionare medio tempore, salvo l'obbligo di tempestiva convocazione dell'assemblea per provvedere alla surroga.
In materia d'accesso agli atti, la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, perché tenuti al segreto d'ufficio. L'equilibrato bilanciamento si raggiunge attraverso l'ostensione degli atti, previa "mascheratura" dei nominativi e dei dati idonei a consentirne l'individuazione.
Il T.A.R. Veneto con sentenza n.1273/2022 introduce il principio di non imposizione del numero minimo di consiglieri per costituire un gruppo misto. L'ente che intenda applicare il suddetto principio dovrà apportare le dovute modifiche statutarie e regolamentari.