In caso di dimissioni del presidente, alla luce dello statuto dell'Unione, sembrerebbe che nulla osti alla possibilità di interpretare estensivamente la locuzione "assenza", in maniera tale da ricomprendervi anche l'ipotesi delle dimissioni, quale forma di assenza a carattere non temporaneo.
(Parere n.4671 dell'8.2.2024) In riferimento alla nota con cui una Prefettura ha chiesto l'avviso di questa Direzione Centrale in merito alla questione relativa alle dimissioni presentate, in data 19 gennaio scorso, dal presidente dell'Unione dei Comuni …, di cui il consiglio ha preso atto il 29 gennaio u.s.. In particolare, l'Ufficio Territoriale del Governo ha evidenziato che, a causa delle intervenute dimissioni, si sarebbero verificate difficoltà nella continuità dell'azione amministrativa dell'ente, in quanto le nomine dei responsabili di settore erano state prorogate con decreto del presidente fino al 31 gennaio 2024. Anche il segretario del Comune di …, comune aderente alla predetta Unione, con nota del 6 febbraio scorso ha richiesto espresso parere in relazione alla problematica sopra descritta segnalando una serie di questioni. Al riguardo, si osserva che la figura del presidente è disciplinata dagli artt.24 e 25 dello statuto dell'Unione dei Comuni indicata. In particolare, il comma 2, lett.d) del citato art.25 annovera, tra le funzioni e competenze spettanti allo stesso, anche quella di nominare "il Segretario dell'Unione e i responsabili degli uffici e dei servizi", la cui compiuta disciplina è rinvenibile agli artt.18 e ss. del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Si è, di conseguenza, posta la questione concernente l'individuazione del soggetto competente all'esercizio delle funzioni presidenziali. Al riguardo, la normativa sopra menzionata non disciplina espressamente l'ipotesi delle dimissioni del presidente. Tuttavia, l'art.26 dello statuto, nel prevedere la figura del vice presidente, specifica che esso viene nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni aderenti all'Unione, e che "sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo". Tanto premesso, pur a fronte della mancata espressa previsione della figura a cui spetterebbe esercitare le funzioni presidenziali, in caso di dimissioni del presidente, ed alla luce della lettera della disposizione statutaria da ultimo richiamata, sembrerebbe che nulla osti alla possibilità di interpretare estensivamente la locuzione "assenza", in maniera tale da ricomprendervi anche l'ipotesi delle dimissioni, quale forma di assenza a carattere non temporaneo. La prospettata soluzione interpretativa garantirebbe la continuità dell'azione amministrativa, che altrimenti rischierebbe di risultare paralizzata. Da ultimo, si rammenta che, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli enti locali, spetterebbe all'ente interessato valutare l'opportunità di indicare, con apposita normativa statutaria o regolamentare, una disciplina puntuale in materia di dimissioni del presidente dell'Unione dei Comuni, ovvero, alternativamente, procedere ad una interpretazione autentica della disposizione sopra esaminata.