La costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili; tuttavia sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, competenti a dettare norme statuarie e regolamentari in materia.
(Parere n.1185 dell'11/1/2024) Con nota del ..., un presidente di consiglio comunale ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito al cambio di denominazione di un gruppo consiliare. In particolare, è stato rappresentato che a seguito delle elezioni svoltesi nel settembre 2020 il candidato sindaco non eletto comunicava, con nota acquisita al protocollo dell'ente in data ..., la costituzione del gruppo consiliare denominato "Progressisti per …" composto da tre consiglieri. Successivamente comunicava, con nota acquisita al protocollo dell'ente in data ... sottoscritta solo da due consiglieri, l'adesione del predetto gruppo consiliare al Partito Democratico, con la contestuale modifica del nome originario del gruppo "Progressisti …" in "Partito Democratico – Progressisti …", precisando di entrare a far parte organicamente del Partito Democratico, anche all'interno del consiglio comunale dell'ente. Tale comunicazione veniva data a seguito dell'autorizzazione rilasciata in data ... dal Partito Democratico - Coordinamento Provinciale di …. Il presidente del consiglio comunale, nella richiesta di parere, ha evidenziato che il regolamento dell'ente non prevede all'articolo 16, rubricato "Costituzione dei gruppi consiliari", la modifica di denominazione dei gruppi e la possibilità di costituirne di nuovi; nel caso di specie, l'adesione al Partito Democratico con il conseguente cambio di denominazione sopra menzionato farebbe pensare alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare, tenuto anche conto che nella nota sopra citata del Partito Democratico di … è utilizzata l'espressione "costituzione del Gruppo consiliare …". Inoltre, il presidente del consiglio ha precisato che il Partito Democratico di rilievo nazionale era presente alle elezioni svoltesi nel settembre 2020 nella coalizione a sostegno del candidato sindaco non eletto e non ha avuto alcun seggio nell'assise comunale. La segretaria generale dell'ente, con nota in data ..., ha sottolineato che il gruppo consiliare in questione pur avendo modificato la denominazione, possibilità non contemplata dallo statuto e dal regolamento, non ha costituito un gruppo nuovo atteso che i consiglieri hanno mantenuto l'originaria denominazione del gruppo al quale hanno aggiunto il simbolo del Partito Democratico, sebbene riconosca che nella nota a firma del commissario cittadino del PD sia utilizzata la locuzione "costituzione". Ha anche precisato che il candidato sindaco non eletto alle elezioni del 2020, quale candidato sostenuto da più liste tra cui il PD, una volta eletto consigliere comunale non si è dichiarato, pur avendone la possibilità, della lista del PD, lista collegata alla sua candidatura, per assumere in consiglio la relativa rappresentanza. Al riguardo, occorre premettere che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. Giova richiamare la pronuncia del T.A.R. Trentino Alto Adige - sez. di Trento, n.75 del 2009, con la quale è stato precisato che "il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'art.67 della Costituzione … pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza". In linea con il principio generale secondo il quale, all'elemento "statico" dell'elezione in una lista si sovrappone quello "dinamico", fondato sull'autonomia politica dei consiglieri, si ritengono in genere ammissibili anche i mutamenti all'interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari. Anche il TAR Puglia, sez. di Bari, con sentenza n.506/2005 ha evidenziato che il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza "... non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l'assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati." Ciò posto, si osserva che nel caso di specie lo statuto comunale, all'articolo 13, prevede un rinvio generale al regolamento consiliare anche per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari. Il regolamento all'articolo 16 disciplina in modo dettagliato le modalità di costituzione dei predetti gruppi, ma non contempla, tra le fattispecie previste, il caso prospettato. La predetta norma dispone, ai commi 1 e 3, che i consiglieri eletti nella medesima lista formano gruppo consiliare ed il consigliere che intende far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo scelto all'atto di insediamento del primo consiglio comunale. Il successivo comma 4 stabilisce che "non può essere costituito alcun gruppo consiliare con meno di due consiglieri", indicando le ipotesi in cui è possibile prevedere la costituzione di gruppi unipersonali, mentre la disposizione normativa contenuta nel comma 6 prevede che i singoli consiglieri che non trovano collocazione nelle varie fattispecie indicate nei commi precedenti, fanno parte del gruppo misto che ha le stesse prerogative degli altri gruppi. Solo in un caso è prevista la costituzione del gruppo nuovo, quello indicato nel comma 5, il quale dispone che "In caso di scissione di un partito a livello nazionale i consiglieri rappresentanti tale partito devono dichiarare a quale formazione politica intendono appartenere e quindi, eventualmente, costituire un nuovo gruppo al quale saranno riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad ogni gruppo consiliare". Sulla base delle norme esaminate, la fattispecie in esame non sembra rientrare nell'ipotesi contemplata nel citato comma 5 dell'articolo 16 del regolamento, che prevede la sola possibilità di costituzione di un nuovo gruppo in caso di scissione di un partito a livello nazionale. Si osserva che i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili; tuttavia sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire una interpretazione delle disposizioni normative di cui si è dotato. Pertanto, in assenza di una specifica norma statutaria o regolamentare che possa contribuire a disciplinare il caso in esame, si ritiene opportuno che siano apportate le necessarie modifiche all'articolo 16 del regolamento.