Surroga consigliere primo dei non eletti.

Territorio e autonomie locali
6 Ottobre 2014
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Surroga consigliere primo dei non eletti. Ai sensi del citato art. 64, comma 2, è previsto che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, “qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.” Alla luce delle argomentazioni fornite dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, nel parere n. 2755 del 13 luglio 2005, reso in ordine all’art. 64 del decreto legislativo n. 267/00, a suo tempo diramato da questo Dipartimento con circolare n. 5 del 13 settembre 2005, è stato evidenziato che, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito in ordine ad una problematica insorta presso ., in materia di surroga dei consiglieri comunali.
In particolare, è stato rappresentato che il sig.., risultato primo dei non eletti nella lista . alle ultime consultazioni amministrative, ha chiesto al sindaco ed al presidente del consiglio comunale dell'ente in oggetto di riconoscere il proprio diritto a subentrare, in qualità di componente del consiglio comunale, ad un consigliere eletto nella medesima lista e successivamente deceduto.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che già in precedenza, il consiglio comunale di . ha provveduto a deliberare la surroga di altro consigliere eletto sempre nella medesima lista e che il sig. ., in tale circostanza, non è stato tenuto in considerazione ai fini della surroga, in quanto pur risultando primo dei non eletti, era stato nominato assessore del medesimo ente. Essendosi successivamente dimesso dalla carica assessorile, il predetto ha chiesto di poter subentrare al consigliere deceduto in qualità di surrogante, atteso che, a suo avviso, nei suoi confronti non avrebbe spiegato effetti l'art. 64, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 che prevede, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica del consigliere che abbia accettato la nomina ad assessore della rispettiva giunta. Ciò in considerazione della circostanza che il sig. . non sarebbe mai stato 'proclamato eletto' e pertanto, non avrebbe acquisito lo status di consigliere comunale.
Ciò posto, la situazione rappresentata dovrebbe essere risolta alla luce delle argomentazioni fornite dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, nel parere n. 2755 del 13 luglio 2005, reso in ordine all'art. 64 del decreto legislativo n. 267/00. Come noto, ai sensi del citato art. 64, comma 2, è previsto che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 'qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.'
Con Il suddetto parere, a suo tempo diramato da questo Dipartimento con circolare n. 5 del 13 settembre 2005, è stato evidenziato che, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista.
Dall'esame della vicenda prospettata, infatti, emergerebbe, che la avvenuta accettazione dell'incarico di assessore da parte del primo degli eletti nella lista dell'. in data 18 giugno 2011, abbia determinato, ex lege, l'acquisizione dello status di consigliere da parte del ., quale primo dei non eletti nella medesima lista. Tuttavia, la nomina a membro della giunta, avvenuta sempre nella stessa data del 18 giugno 2011, ha determinato, automaticamente, la decadenza del suddetto dalla carica di consigliere comunale.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.