il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; il primo, di organo responsabile dell’amministrazione dell’ente, il secondo, di organo di indirizzo e controllo dell’operato del sindaco e della giunta, con le specifiche competenze declinate dall’art. 42 del TUEL. Il sindaco, pur se membro del consiglio comunale ai sensi dell’art. 46 TUEL, ha, in effetti, una posizione differenziata rispetto ai singoli consiglieri comunali.Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo, e a maggior ragione la costituzione di un gruppo unipersonale nel corso della consiliatura da parte dello stesso sindaco, può incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente.
Si fa riferimento alle note pervenute in data 25 giugno u.s. con le quali il Segretario del Comune di . ha chiesto se alla luce delle vigenti disposizioni regolamentari che consentono la costituzione di gruppi consiliari unipersonali e del parere reso da questo Ministero in data 20 aprile 2012, l'attuale sindaco, eletto nell'anno 2008 nella lista '..', possa costituire e fare parte del nuovo Gruppo Misto '.' .
Al riguardo, si osserva che la disciplina della materia relativa alla costituzione dei gruppi consiliari, così come precisato anche nel parere ministeriale citato dal Segretario comunale, è demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa riconosciuta in particolare dall'art. 38 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.
Ne deriva che le problematiche relative alla costituzione e al funzionamento dei gruppi consiliari dovrebbero essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato, competendo al consiglio comunale l'eventuale interpretazione autentica delle predette norme.
Tuttavia, ad avviso di questo Ministero, l'attività interpretativa non può essere disgiunta dall'osservanza dei principi di buona amministrazione, né possono essere utilizzate a sostegno di tale attività, massime giurisprudenziali che non si adattino perfettamente alla fattispecie esaminata.
Nel caso in specie, occorre tenere presente che la candidatura del sindaco, per espressa previsione contenuta nell'art. 71 del TUEL n. 267/2000, non è compresa ma 'è collegata alla lista di candidati alla carica di consigliere comunale', unitamente alla quale è presentato il relativo nominativo del candidato.
Il sindaco, pur se membro del consiglio comunale ai sensi dell'art. 46 TUEL, ha, in effetti, una posizione differenziata rispetto ai singoli consiglieri comunali.
Tale disposizione lascia emergere la configurazione della posizione di terzietà del sindaco nel rapporto con i gruppi medesimi.
Peraltro, la preclusione in ordine alla costituzione di un gruppo da parte del sindaco appare dedursi anche dalla norma regolamentare citata dal Segretario comunale (art. 7, comma 5) laddove si dispone che 'della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale, sottoscritta da parte del/dei consigliere/i interessato/i'.
Non può infatti sottacersi che nel sistema delle autonomie il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; il primo, di organo responsabile dell'amministrazione dell'ente, il secondo, di organo di indirizzo e controllo dell'operato del sindaco e della giunta, con le specifiche competenze declinate dall'art. 42 del TUEL.
Per lo svolgimento di siffatte attribuzioni il consiglio si avvale dei gruppi consiliari che rappresentano la proiezione dei partiti politici all'interno dell'ente e supportano e sviluppano quell'azione di indirizzo e controllo svolta dall'organo consiliare.
Ne deriva che l'iscrizione del sindaco ad un gruppo, e a maggior ragione la costituzione di un gruppo unipersonale nel corso della consiliatura da parte dello stesso sindaco, può incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Si consideri, in proposito, come detto sbilanciamento possa influire anche sull'esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull'attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi, venendo meno il rapporto fiduciario, sulla presentazione della mozione di sfiducia del sindaco (art. 52 del d. lgs. n. 267/2000).