Dimissioni del sindaco ai fini della candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale. Termine di presentazione.

Territorio e autonomie locali
11 Febbraio 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

A seguito della modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di ineleggibilità alle cariche elettive regionali.
La Regione Puglia, con la legge regionale n. 2/2005, disciplinando la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto, al comma 1 dell’art. 6, una causa di ineleggibilità alle cariche regionali per un sindaco dei comuni della regione.
Il successivo comma 2 prevede che la citata causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Considerato che le dimissioni del sindaco conseguono l’efficacia e l’irrevocabilità allo scadere dei venti giorni dalla presentazione al consiglio, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 3, del citato decreto legislativo, si ritiene che il sindaco dovrebbe dimettersi dalla carica venti giorni prima del prescritto termine di presentazione delle candidature.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/65 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
(

Oggetto: Dimissioni del sindaco ai fini della candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale. Termine di presentazione. Quesito.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo – Elettorato passivo: ineleggibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto di conoscere quale sia il termine entro il quale un sindaco, che presenti la propria candidatura alle prossime elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, debba dimettersi dalla carica per non incorrere in una causa di ineleggibilità.
Come noto, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di ineleggibilità alle cariche elettive regionali.
La Regione Puglia, con la legge regionale n. 2/2005, disciplinando la materia diversamente da quanto statuito dall'art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto, al comma 1 dell'art. 6, una causa di ineleggibilità alle cariche regionali per un sindaco dei comuni della regione.
Il successivo comma 2 prevede che la citata causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Considerato che le dimissioni del sindaco conseguono l'efficacia e l'irrevocabilità allo scadere dei venti giorni dalla presentazione al consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del citato decreto legislativo, si ritiene che il sindaco dovrebbe dimettersi dalla carica venti giorni prima del prescritto termine di presentazione delle candidature.