Permessi e licenze - Diritto di un Sindaco – lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, parziale al 50% - di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di quarantotto ore lavorative al mese(22.1.2003)

Territorio e autonomie locali
22 Gennaio 2003
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
- Diritto di un Sindaco – lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, parziale al 50% - di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di quarantotto ore lavorative al mese
(22.1.2003)

Testo 

Un ente ha chiesto chiarimenti in ordine al diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di quarantotto ore lavorative al mese, come stabilito dall'art. 79, comma 4 del decreto legislativo 267/00, relativamente al sindaco dell'ente stesso, lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, parziale al cinquanta per cento.
Come è noto l'art. 79 del decreto legislativo n. 267/00 prevede, al comma 4, che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni dei comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni, hanno il diritto, oltre ai permessi per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza, di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
L'art. 51 della Costituzione sancisce, infatti, il diritto di chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche, di disporre del tempo necessario al loro adempimento.
Ciò premesso, si ritiene che all'amministratore in questione spettino interamente i permessi previsti per l'espletamento della carica, in quanto la norma conserva la propria autonomia a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro specificando, al riguardo, che i permessi di cui può fruire l'amministratore, trovano legittimazione nel caso in cui l'espletamento delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta coincida temporalmente con l'obbligo della prestazione lavorativa e sono, pertanto, strettamente correlati alla specifica condizione di lavoratore dipendente.