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La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art.155 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 , presieduta dal Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega per le materie afferenti le autonomie locali e la finanza locale, esercita il controllo centrale sui comuni e sulle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario (art.244 e seguenti TUEL), sui comuni, sulle province e sulle comunità montane strutturalmente deficitari (art.242 TUEL) e sui comuni e sulle province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243 bis TUEL).

Ai sensi del sopra citato art.155 del TUEL e dell’art.5, comma 6, lett. c) del regolamento che disciplina attualmente la Commissione (D.P.R. 8 novembre 2013, n.142), la stessa approva o nega l'approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento.

 

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