Competenza ad adottare provvedimenti di cui agli artt. 2 e 3 della L. n.212/1956 e ss.mm.

Territorio e autonomie locali
2 Settembre 2022
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

La previsione nell'art.2 L. n.212/1956 della nomina di un commissario prefettizio ove la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui allo stesso articolo conferma che la competenza è della giunta, essendo l'istituto commissariale sostitutivo tipico degli organi di governo locali.

Testo 

È stato chiesto se la competenza della giunta municipale in materia di individuazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale, come disciplinata dalla legge in oggetto, sia oggi demandata ai dirigenti. Ciò, per effetto degli artt. 36 e 107 del d.lgs. n.267/2000 che separano le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, conferite agli organi di governo, dalle funzioni di gestione amministrativa, esercitate anche mediante autonomi poteri di spesa, conferite proprio ai dirigenti. Al riguardo, si evidenzia che l'art.107 del T.U.E.L. d.lgs. n.267/2000, in particolare, ha delineato una separazione delle funzioni di indirizzo e controllo di competenza degli organi politico-elettivi, da quelle di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei dirigenti o, in mancanza, dei responsabili degli uffici e dei servizi. Lo stesso articolo al comma 5, quale norma di chiusura, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo dell'ente locale l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti salvo quanto previsto dall'art.50, c.3 e dall'art.54 del TUOEL. Le predette disposizioni normative, come è noto, si riferiscono alle funzioni esercitate dal sindaco in qualità di rappresentante dell'ente locale o di ufficiale di governo. Si segnala che successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.267/2000, la legge n.212/1956 ha subito delle modificazioni con la legge 27 dicembre 2013, n.147 che, però, non hanno inciso sulla competenza che nella materia in esame era ed è rimasta alla giunta municipale. Anche la giurisprudenza in materia di affissioni elettorali non sembra avere affrontato il tema della competenza della giunta, anzi, con decreto n.234/2005 il presidente della sezione II del TAR per la Sardegna-Cagliari (in riferimento all'analoga norma prevista per i referendum - art.52 della legge 25.05.1970, n.352) ha puntualizzato che "l'ultimo comma dello stesso articolo 52 più che disciplinare il termine di presentazione delle istanze, sembra avere il fine di specificare l'autorità (giunta municipale) alla quale tutte le istanze devono essere indistintamente rivolte". In ogni caso, proprio la previsione nell'articolo 2 della legge n.212/1956 della nomina di un commissario prefettizio nel caso in cui la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui allo stesso articolo, conferma che la competenza rientra nei compiti della giunta, essendo l'istituto commissariale sostitutivo tipico degli organi di governo degli enti locali.