I gruppi consiliari non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sussiste in capo a quest'ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, sia per gli organi assembleari dell'ente.
Si fa riferimento ad una richiesta di parere in materia di gruppi consiliari. Al riguardo, occorre premettere che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. Nel caso di specie, un consigliere comunale, unico eletto nella lista civica, che sosteneva l'attuale sindaco, confluito immediatamente dopo le elezioni nel gruppo di maggioranza, chiede, oggi, di costituire il gruppo unipersonale corrispondente alla predetta lista. Ciò in virtù dell'articolo 106, comma 4, del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, il quale stabilisce che "nel caso che una lista, presentatasi alle elezioni, abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante a un gruppo consiliare". A tale richiesta si è opposto il presentatore della lista che ha partecipato alle elezioni, che non riconosce la rappresentanza politica dell'eletto, mentre per l'amministrazione comunale, secondo il parere fornito sulla questione dal segretario comunale, non vi sarebbero motivi ostativi all'istituzione di nuovi gruppi. In ordine alla posizione assunta del presentatore della lista occorre sottolineare che il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza "... non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l'assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati." (TAR Puglia, sez. di Bari sentenza n.506/2005). Peraltro, il T.A.R. Puglia, con la sopra citata sentenza, ha affermato che nel nostro sistema legislativo la "lista" è lo strumento a disposizione dei cittadini per presentare all'elettorato i propri candidati ed esaurisce la sua funzione giuridica al momento delle elezioni che si concludono con la proclamazione degli eletti, atto anteriore e del tutto autonomo rispetto alla convalida. Ne consegue che all'interno del consiglio i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, sia per gli organi assembleari dell'ente. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n.16240/2004, ha precisato che i gruppi consiliari rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all'interno delle assemblee e, per altro verso, costituiscono parte dell'ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale. Nella suddetta pronuncia si è stabilito che "... è dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l'altro, gravitante nell'ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l'elaborazione di proposte ed il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche (cfr. Cass. Civ, ss.uu., 19 febbraio 2004, n.3335; C.S., IV, 2 ottobre 1992, n.932; Corte Cost. 12 aprile 1990, n.187)." In ordine alla questione in esame il presidente del consiglio comunale evidenzia nella nota indirizzata alla Prefettura, l'opportunità di una pronuncia da parte del consiglio comunale, non riportando il regolamento comunale una specifica disciplina concernente il caso prospettato. L'articolo 17 dello statuto, al comma 1, stabilisce che i consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale; i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni. Il comma 2 prevede che i consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri. Il predetto regolamento consente la formazione di gruppi unipersonali se appartenenti ad una lista presentata alle elezioni. In merito si osserva che il comma 4 del citato articolo 106 del regolamento prevede che "Nel caso che una lista, presentatasi alle elezioni, abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante a un gruppo consiliare", nulla dispone per l'ipotesi del consigliere unico eletto della sua lista che decide, subito dopo le elezioni, di confluire in altro gruppo e di non costituire, al momento della formazione dei gruppi, il gruppo consiliare unipersonale collegato alla lista in cui è stato eletto, salvo, poi, chiedere di avvalersi di tale opportunità successivamente. Peraltro, il comma 2 dell'art.106 dispone che, qualora la comunicazione riguardante la costituzione dei gruppi consiliari "non sia effettuata prima della seduta di insediamento del consiglio, e, comunque, nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze". Dalla lettura della disposizione contenuta nel predetto comma 2, sembrerebbe che il consigliere, essendo confluito subito dopo l'elezione nel gruppo di maggioranza, abbia manifestato la volontà di far parte del predetto gruppo non attivando la possibilità di formare un gruppo consiliare unipersonale. Ciò posto, in assenza di una specifica norma statutaria o regolamentare che possa contribuire a disciplinare il caso in esame, si ritiene opportuno rappresentare che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire una interpretazione delle norme di cui si è dotato.