Compenso del Presidente del collegio e limite del terzo mandato

Finanza locale
8 Luglio 2022
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Al Presidente del collegio dei revisori spetta la maggiorazione del 50 per cento del compenso rispetto ai componenti. L'incarico di revisione svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati di cui all'articolo 235, comma 1, del testo unico.

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale si chiede l'avviso di questo Ufficio circa le procedure seguite dall'ente per la nomina del Presidente del nuovo collegio di revisione. In particolare, un consigliere comunale chiede: 1) se il Presidente possa essere nominato avendo già svolto due incarichi di revisione di cui uno presso il comune e l'altro presso la società in house del comune, nel periodo 2004-2007; 2) se il Presidente del collegio abbia diritto alla maggiorazione del 50 per cento del compenso sebbene non indicata nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 sui compensi annui dei revisori dei conti degli enti locali. In via preliminare, è necessario premettere che la funzione consulenziale di questo Ufficio, si esplica nel senso di interpretare le norme dal punto di vista applicativo, secondo i principi generali della legge e analizzando le questioni astrattamente considerate, senza voler esprimere delle valutazioni di legittimità e correttezza del singolo caso concreto. Peraltro, questo Ufficio non ha poteri di sovraordinazione rispetto all'ente locale e qualsiasi atto deliberato, non ritenuto legittimo, deve essere impugnato nelle sedi e nei termini previsti dalla legge. Ciò non toglie che, essendo la materia di stretta pertinenza alle funzioni di questo Ufficio, l'argomento meriti quantomeno una riflessione. Per quanto riguarda il primo quesito circa il divieto per i revisori di svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale, come prescritto nell'articolo 235, comma 1, del testo unico n.267 del 2000, si precisa quanto segue. L'articolo 2, comma 1, del testo unico n.267 del 2000 indica espressamente che si intendono per enti locali: i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. La disciplina dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, prevista dall'articolo 16, comma 25 e 25 bis del decreto legge n.138 del 2011, è stata formulata in ossequio a tale elencazione. Infatti, dal suddetto elenco vengono estratti i nominativi dei revisori che saranno incaricati per lo svolgimento della funzione di revisione esclusivamente per detti enti locali e i soggetti che richiedono l'iscrizione nelle fasce 2 e 3 dell'elenco devono aver svolto precedenti incarichi di revisione presso gli stessi. La nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle società degli enti locali, anche a totale partecipazione e soggette a controllo analogo, avviene secondo la normativa di riferimento e le modalità indicate nei relativi statuti e non è soggetta all'estrazione a sorte da parte della Prefettura dall'elenco dei revisori degli enti locali. Ne consegue che l'incarico di revisione svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati di cui all'articolo 235, comma 1, del testo unico. Per quanto riguarda il quesito sul compenso, da una lettura coordinata dell'articolo n.241 TUEL e del citato DM 21 dicembre 2018 discendono due considerazioni: la prima, che la struttura del compenso è tipizzata dal legislatore, nel senso che esiste un compenso base suscettibile di incrementi ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo n.241 commi 2 e 3, la seconda è che la quantificazione del compenso è parametrata a più criteri oggettivi e cioè la fascia demografica e le spese di funzionamento e di investimento. Circa la determinazione del compenso dell'organo di revisione economico-finanziaria, l'articolo n.241 del testo unico n.267 del 2000 al comma 1 rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. Il successivo comma 4 prevede espressamente che: "Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento". Il coordinato disposto delle predette norme per nulla contrastanti ma complementari dispone l'obbligatorietà per l'ente locale di prevedere la maggiorazione del 50 per cento del compenso del Presidente rispetto ai componenti.