Sospensione del sindaco e del vicesindaco ai sensi dell’art.11 comma 2 del D.Lgs. 235/2012

Territorio e autonomie locali
4 Luglio 2022
Categoria 
12.01.02 Sospensione e decadenza
Sintesi/Massima 

In presenza di provvedimento sospensivo emesso nei confronti del sindaco e del vicesindaco, si nomina un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del R.D. n.383/1934.

Testo 

Nella nota prot.6460 del 2.3.2022 si osserva quanto segue. Si ravvisa la necessità di nominare un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del R.D. n.383/1934, cui conferire i poteri del sindaco e della giunta comunale, e ciò fino alla cessazione degli effetti del provvedimento sospensivo emesso nei riguardi del sindaco ovvero di quello adottato nei confronti del vicesindaco. L’art.22 del vigente statuto comunale, al comma 1, dispone che il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni. Il successivo comma 2 prevede che, solo in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età; non è quindi espressamente previsto che in caso di sospensione del vice sindaco dalle funzioni questi sia sostituito dall’assessore anziano. Infatti, occorre innanzitutto precisare che la sospensione ex art.11, comma 1, D. Lgs. n.235/2012 non è assimilabile ad un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione) ad esercitare le funzioni sindacali - si veda sul punto il Consiglio di Stato, parere n.94 del 21 febbraio 1996 - le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del vicesindaco, come prevede espressamente l’art.53, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000.Tale norma presuppone dunque la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del primo cittadino. In tale quadro di ordinaria e vicendevole sostituzione dei vertici comunali, posta a garanzia della continuità dell’azione amministrativa dell’ente locale, deve essere letto e interpretato il predetto art.22 comma 2 dello statuto comunale, che viene a regolamentare il caso particolare di assenza o di impedimento temporaneo che interessi contemporaneamente entrambe le figure del vertice cittadino. Peraltro, nel citato parere del Consiglio di Statuto, la sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare, mentre nel caso di sospensione ex art.11 comma 1 d.lgs.235/2012 la sostituzione potrebbe protrarsi per 18 mesi o più. Pertanto, come già rappresentato in casi analoghi, in mancanza del sindaco e del vice sindaco, entrambi interdetti alle relative funzioni, la prefettura dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art.19 del r. d. n.383/1934, al quale conferire i poteri di sindaco e giunta comunale.