Revisore unico unionale: nomina ex articolo 1, comma 110, legge 56 del 2014

Finanza locale
20 Aprile 2022
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

È facoltà dell'Unione avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, in tal caso il compenso è unico e omnicompensivo

Testo 

Un revisore ha chiesto un'indicazione per superare i contrasti sorti per la nomina dell'organo di revisione dell'unione per cui è stato sorteggiato. In particolare, nella nota si legge che in data 14 gennaio 2022 la Prefettura di XXX ha effettuato l'estrazione per l'incarico di revisore dei conti dell'Unione XXX che, avendo una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, è stata per un organo monocratico. L'Unione ha chiesto, quindi, la disponibilità a ricoprire anche le funzioni di organo di revisione per i tre Comuni associati a fronte di un compenso calcolato sulla sommatoria della popolazione dell'Unione. Sul punto sono sorti contrastanti opinioni in merito alla funzione specifica cui il revisore dell'Unione è chiamato alla determinazione del relativo compenso. Al riguardo, si ritiene di fornire elementi utili ad un chiarimento della questione per il quale, in assenza di un esaustivo dettato normativo, comunque, si rinvia all'autonomia decisoria dell'ente e alla libera volontà del sorteggiato di accettare o meno l'offerta formulata dall'ente locale. Come è noto, l'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge n.56 del 2014, ha previsto che la funzione dell'organo di revisione possa essere svolta dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico e, per le Unioni che superano tale limite, un collegio di revisori. Per elementi di dettaglio si richiamano le circolari ministeriali n.57782 del 24 giugno 2013 e n.75738 del 3 luglio 2014 con le quali, in attesa di una rivisitazione completa della norma, si è cercato di dare una lettura unica dei dispositivi normativi di riferimento. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, il quale prevede che, all'atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette Unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'Unione. Per quanto riguarda il compenso occorre, invece, fare riferimento all'articolo 241, comma 5 del testo unico 267 del 2000 e al disposto del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. In particolare, questo Ufficio si è pronunciato più volte circa la determinazione del compenso omnicomprensivo del revisore unico unionale che, in assenza di specifica norma, non può che essere determinato secondo i parametri, le maggiorazioni e i limiti indicati nelle suddette norme. Relativamente alla volontà dell'Unione di avvalersi di un solo revisore in applicazione della norma di cui alla legge n.56 del 2014, si evidenzia che, anche laddove non fosse precisato nello statuto è palese che l'Unione abbia deciso di applicare, da tempo, il comma 110 della predetta legge. Infatti, anche alla pagina internet di questa Direzione si può vedere che già dal 2016 i tre comuni membri non hanno un revisore proprio e gli incarichi di quelli in carica furono chiusi dalla Prefettura con la seguente motivazione "Decadenza per nomina Revisore Unione" alla data della prima nomina del revisore unico dell'Unione avvenuta il 3 marzo 2016. Non si ritiene, quindi, condivisibile il pensiero del revisore in totale contrasto con quanto stabilito dal legislatore con il comma 110 dell'articolo 1 della legge 56 del 2014 che ha introdotto la facoltà per l'Unione di avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, pur comprendendo che è necessario un intervento legislativo per determinare in maniera più equa il compenso che nel caso specifico dovrebbe contemperare la ragione dell'ente locale al risparmio e ad un controllo più diffuso e generalizzato a quella del revisore che in effetti è chiamato a svolgere un incarico più gravoso relativo a quattro enti locali distinti.