Qualora il regolamento preveda la formazione di gruppi con almeno due consiglieri, la modifica di denominazione del gruppo costituito da tre consiglieri non consente la successiva costituzione di nuovo gruppo unipersonale con riassunzione della denominazione corrispondente alla lista originaria
È stato chiesto un parere relativamente alle disposizioni regolamentari comunali riguardanti la formazione dei gruppi consiliari. In particolare, è stato riferito che i tre consiglieri eletti in una lista hanno successivamente costituito un gruppo consiliare modificando l'originaria denominazione del gruppo. In seguito, uno dei predetti tre consiglieri è fuoruscito dal gruppo costituendo un gruppo unipersonale e mutuando la denominazione della lista originaria. Ad avviso della Prefettura il consigliere in parola può essere legittimato a rientrare nella lista di prima elezione, ma non a costituire un gruppo autonomo composto da una sola unità, tenuto conto che il regolamento comunale prevede la costituzione di gruppi consiliari formati da due unità. Al riguardo, si rileva che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38, comma 3, art.39, comma 4, e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art.38 del decreto legislativo n.267/2000. Giova richiamare la pronuncia del T.A.R. Trentino Alto Adige - sez. di Trento, sent. n.75 del 2009, con la quale è stato precisato che "il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'art.67 della Costituzione … pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza". In linea con il principio generale secondo il quale, all'elemento "statico" dell'elezione in una lista si sovrappone quello "dinamico", fondato sull'autonomia politica dei consiglieri, si ritengono in genere ammissibili anche i mutamenti all'interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari. Nel caso di specie, lo statuto ed il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale non disciplinano espressamente la possibilità di mutare la denominazione dei gruppi consiliari formatisi a seguito delle elezioni amministrative, né parimenti presentano disposizioni che ne vietino la possibilità. La costituzione del nuovo gruppo formato dagli originari tre consiglieri che si concretizza, in sostanza, in una modifica della denominazione della lista vincitrice delle elezioni, è resa possibile proprio in virtù dell'articolo 9, comma 2, del regolamento che ammette la formazione di gruppi costituiti da almeno due consiglieri. Invero, la riassunzione della denominazione corrispondente alla lista originaria, di fatto comporterebbe la creazione di un nuovo gruppo che, in quanto costituito da un solo consigliere comunale, non sembrerebbe consentito dal comma 5 del predetto articolo 9 del regolamento, come è stato evidenziato dalla Prefettura. Pertanto, il consigliere in questione, qualora non opti per l'ingresso in altri gruppi esistenti, potrà confluire nel gruppo misto. È opportuno rappresentare che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un'interpretazione (eventualmente anche autentica attraverso l'adozione di deliberazione assunta con le stesse maggioranze previste per l'atto la cui disposizione viene interpretata) delle norme statutarie e regolamentari.