Il presidente del consiglio comunale e il sindaco non possono essere computati ai fini del calcolo del quorum strutturale per il funzionamento della Conferenza dei capigruppo.
Una Prefettura, a seguito della richiesta di alcuni capigruppo di un consiglio comunale, ha posto un quesito in merito alla corretta applicazione delle disposizioni che stabiliscono il quorum necessario per la validità delle riunioni della Conferenza dei capigruppo. In particolare, i consiglieri comunali hanno formulato osservazioni circa quanto affermato dal segretario generale, il quale, alla luce delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente, ha ritenuto che il presidente del consiglio comunale non può far parte di alcun gruppo consiliare, al pari del sindaco; pertanto, i predetti non possono essere computati ai fini del calcolo del quorum strutturale per il funzionamento della Conferenza dei capigruppo. Per effetto di tali disposizioni, secondo il segretario, il quorum strutturale sarebbe di 12 consiglieri (rispetto ai 24 consiglieri più il sindaco che compongono il consiglio comunale), mentre per gli esponenti occorrerebbe la presenza di tanti capigruppo che rappresentino almeno 13 consiglieri, rientrando nel computo anche il presidente del consiglio comunale. Al riguardo, si osserva che l'art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, "nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la disciplina del funzionamento dei consigli. I commi 3 e 4 del citato art.38 prevedono la possibilità di costituzione dei gruppi, cui il presidente del consiglio, ai sensi del successivo articolo 39, è tenuto ad assicurare "una adeguata e preventiva informazione". Le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari (e della conferenza dei capigruppo) devono, pertanto, essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato. Lo statuto del comune, all'articolo 18, stabilisce che ogni consigliere comunale deve fare parte di un gruppo consiliare, mentre l'articolo 14 esclude tale possibilità per il presidente del consiglio comunale in quanto dispone che il medesimo non aderisce ad alcun gruppo consiliare. L'articolo 19 prevede espressamente che la Conferenza dei capigruppo "è formata dal Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati", ed è presieduta dal presidente del consiglio comunale o da chi ne fa le veci. Il regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, all'articolo 45 dispone che alla Conferenza dei capigruppo partecipa, quale componente di diritto, il sindaco. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo sono valide quando i presidenti dei gruppi partecipanti rappresentano la maggioranza dei consiglieri in carica. Dall'esame delle norme citate appare evidente che l'impossibilità per il presidente del consiglio comunale di aderire a gruppi consiliari, come disposto dall'articolo 14, comma 4, dello statuto, incide sul computo dei consiglieri come indicato nell'articolo 45, comma 9, del regolamento consiliare ai fini del raggiungimento della prescritta maggioranza strutturale nell'ambito della Conferenza dei capigruppo. Inoltre, anche se le norme interne all'ente non sembrano escludere espressamente la possibilità per il sindaco di fare parte di un gruppo, si ritiene, in coerenza con pareri già resi da questa Direzione per situazioni analoghe, che l'eventuale iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente. Alla luce del quadro normativo delineato e tenuto conto che le norme interne costituiscono il parametro di riferimento per disciplinare la questione oggetto del quesito, si ritiene di poter condividere le valutazioni formulate dal segretario comunale.