Lo statuto disciplina le funzioni di presidente del consiglio comunale mentre al regolamento spetta la relativa normazione di dettaglio. Le dimissioni o la revoca dalla carica comportano l'immediata elezione di un nuovo presidente scelto tra i consiglieri.
Una Prefettura ha trasmesso, per il parere di questa Direzione Centrale, un pregresso esposto con cui i consiglieri di minoranza lamentavano la presunta illegittimità dell'elezione di un nuovo presidente del consiglio seguita alle dimissioni del precedente. Tale atto, anche secondo l'orientamento della Prefettura, risulterebbe in contrasto con l'articolo 6, comma 2, del regolamento consiliare il quale, tra l'altro, in caso di "assenza, impedimento o dimissioni del Presidente del consiglio" affida la presidenza al vicepresidente. Con la successiva deliberazione il consiglio comunale ha fornito l'interpretazione autentica della citata norma, chiarendo che "il vice presidente è una figura 'vicaria' e, come tale, occasionale e temporanea, le cui funzioni non possono essere svolte fino al termine del mandato amministrativo", per cui in caso di dimissioni o decadenza del presidente si rende necessaria una nuova nomina da parte del consiglio comunale. Anche tale deliberazione è stata contestata dai consiglieri di minoranza, i quali ritengono che si sarebbe dovuto procedere ad una normale modifica del regolamento e non già all'interpretazione autentica della norma in questione. Al riguardo, si osserva preliminarmente che per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la previsione di un presidente del consiglio comunale eletto tra i consiglieri nella prima seduta è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n.267/00. La medesima norma stabilisce, altresì, che le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano, fatte salve eventuali difformi disposizioni statutarie. Lo statuto del comune in parola, approvato con deliberazione di consiglio comunale, non pare contenere alcuna norma che disponga in materia di funzioni vicarie. Solo il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, come già detto, dispone al riguardo. Si premette, dunque, che lo statuto è la sede naturale di disciplina delle funzioni in parola mentre al regolamento è demandata la relativa normazione di dettaglio. In ogni caso, ferma la necessità della previsione statutaria, soffermando l'esame sulle vigenti norme regolamentari, non può non rilevarsi che la funzione di supplenza nei casi di "assenza" o di "impedimento" del presidente da parte del vicepresidente si esercita solo nel caso di impedimento oggettivo dello stesso in costanza del mantenimento della propria carica. Diverso è il caso delle dimissioni che comportano necessariamente la previa convocazione di una nuova seduta per l'elezione del presidente. Infatti, la funzione del vicario è connaturata all'espletamento dei compiti in capo al titolare che per qualsiasi ragione si trovi nell'impossibilità di svolgerli proprio al fine di dare continuità all'ufficio rivestito. Le dimissioni dalla carica del titolare, al pari dell'ipotetica possibilità di revoca qualora disposta dal consiglio per gravi irregolarità che non garantiscano il corretto ordine dei lavori, comportano l'immediata elezione di un nuovo presidente scelto tra i consiglieri comunali, tutti potenzialmente eleggibili. La contestata deliberazione con cui il consiglio comunale ha disposto l'interpretazione del proprio regolamento non sembra comportare alcuna evidente illegittimità, in quanto chiarificatrice del relativo contenuto.