Atti di sindacato ispettivo

Territorio e autonomie locali
22 Marzo 2021
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Presentare "domanda di urgenza" per fatti importanti emersi dopo la convocazione del consiglio comunale è conforme all'art.43 d.lgs. n.267/2000. Sindaco od assessore competente hanno facoltà di valutare l'effettiva urgenza solo se previsto dal regolamento.

Testo 

Una Prefettura ha chiesto un parere in merito al mancato accoglimento da parte del presidente del consiglio comunale della "domanda di urgenza" prevista dal proprio regolamento, presentata da due consiglieri di minoranza. Il presidente, infatti, ha ritenuto che il documento presentato in data 25 gennaio u.s. per essere discusso nel consiglio comunale del 27 gennaio, in relazione a due determinazioni dirigenziali del 18 gennaio 2021, aventi ad oggetto l'affidamento dell'abbattimento e della sostituzione di alberature, non avesse i requisiti della domanda d'urgenza (ossia, non si tratta di fatti qualificati da rilevante importanza e da urgenza sopravvenuti alla convocazione del consiglio comunale) e che, pertanto, la richiesta poteva essere presentata sotto altra forma (interrogazione). I consiglieri lamentano che la domanda sia stata respinta, nonostante la sua presentazione fosse, invece, conforme per forma, tempi ed invio alla disposizione regolamentare. La Prefettura, ritenendo che la richiesta dei consiglieri fosse effettivamente urgente, tenuto conto che riguardava un intervento ritenuto urgente dalla stessa amministrazione comunale, ha chiesto di conoscere se sia una prerogativa del presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco e gli assessori, valutare il carattere d'urgenza da riconoscere alla richiesta dei consiglieri, stanti le disposizioni statutarie e regolamentari. Al riguardo, si osserva che le prerogative dei consiglieri sono disciplinate in particolare dall'articolo 43 del decreto legislativo n.267/2000, il quale al comma 2 riconosce il loro diritto di ottenere tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Il comma 3 prevede che il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondano, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad "ogni altra istanza di sindacato ispettivo" presentata dai consiglieri. Allo statuto ed al regolamento è demandata la disciplina delle modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte. Ciò posto, occorre premettere che lo statuto del comune in parola non sembra contenere alcuna previsione in ordine all'istituto della domanda di urgenza, mentre il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale permette a non più di due consiglieri e per non più di 10 minuti a seduta di presentare domande d'urgenza per avere brevi risposte in ordine a fatti di rilevante importanza ed urgenza emersi dopo la convocazione del consiglio comunale. La stessa norma consente al sindaco o all'assessore competente di non rispondere immediatamente ma di poter inviare la relativa risposta scritta entro il termine di 5 giorni. La previsione regolamentare relativa alla possibilità di presentare "domanda di urgenza" appare in linea con il disposto del citato art.43 del d.lgs. n.267/2000, il quale consente genericamente la presentazione "di ogni altra istanza di sindacato ispettivo". I 30 giorni entro i quali fornire la richiesta risposta sono da intendere quale termine massimo che può essere ridotto dal regolamento dell'ente. Nel caso di specie, si rileva che la convocazione del consiglio comunale è stata effettuata in data 20 gennaio, come risulta dall'albo pretorio dell'ente, e che i consiglieri, come già precisato, hanno presentato la domanda di urgenza in data 25 gennaio, ossia dopo la convocazione e prima della data della seduta consiliare. Si osserva, inoltre, che le questioni oggetto della richiesta dei consiglieri riguardavano determine dirigenziali pubblicate il 18 gennaio e – indipendentemente dalle previsioni regolamentari – afferivano ad interventi di carattere urgente da effettuare tempestivamente, come è stato evidenziato dalla Prefettura. In risposta allo specifico quesito, si osserva che la norma regolamentare non sembra assegnare al sindaco o all'assessore competente la facoltà di valutare l'effettiva urgenza della questione segnalata, riconoscendo, invece, a questi ultimi, la verifica del rispetto dei tempi previsti dal regolamento, nonché la possibilità di rinviare la relativa risposta entro il termine di cinque giorni per poter acquisire gli eventuali elementi di conoscenza.