Nomina di un sesto assessore. Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

Territorio e autonomie locali
15 Marzo 2021
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

La composizione numerica della giunta deve essere conformata all'art.2, c.185, L.191/2009, come integrato dall'art.1, c.1-bis, L.42/2010, ancorché non abbia modificato espressamente l'art.47 T.U.O.E.L.. Nei comuni con oltre 10.000 abitanti possono essere nominati fino a cinque assessori.

Testo 

Un comune con popolazione di 16.047 abitanti ha formulato un quesito in ordine al numero massimo di assessori che possono comporre la giunta nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La richiesta in questione era già stata riscontrata con ministeriale n.12456 del 12.08.2019 ed è stata riformulata alla luce del parere n.129 del 1° febbraio 2021 reso dal Consiglio di Stato, sez.I, su richiesta di questa Amministrazione. Il citato parere, invero, solo incidentalmente fa riferimento all'articolo 47 del decreto legislativo n.267/2000 ma è volto essenzialmente a dirimere i dubbi in materia del calcolo del quorum utile all'approvazione delle modifiche statutarie. Al riguardo, la scrivente intende ribadire il contenuto della propria precedente nota. Va fatto presente che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia "organi di governo" dei comuni rimessa, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.p), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Nel caso di specie, la composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni recate dall'art.2, comma 185, della legge n.191 del 2009, come integrato dall'art.1, comma 1 bis, della legge 26 marzo 2010, n.42. Ai sensi della citata normativa è previsto che "Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore." In proposito, si osserva che l'ente in oggetto dovrà attenersi alla disciplina legislativa vigente in ordine al numero degli assessori ancorché la stessa non abbia modificato espressamente l'art.47 del T.U.O.E.L.. Ciò in base al principio generale che prevede l'abrogazione quando vi sia incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. Pertanto, come già rappresentato con la circolare ministeriale n.2915 del 18.2.2011, i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti potranno nominare al massimo cinque assessori.