In caso di dimissioni del presidente del consiglio comunale, se nulla è stabilito dallo statuto comunale o dal regolamento per il funzionamento del consiglio, devono ritenersi fermi i poteri sostitutivi del vice presidente ai fini della convocazione e della presidenza del consiglio comunale immediatamente successivo.
E’ stato chiesto dal Segretario generale di un Comune di conoscere l’orientamento di questo Ufficio in merito alle modalità di convocazione del consiglio comunale in seguito alle dimissioni del presidente.
Al riguardo, con nota prot. 4069 del 12/04/2021, si è osservato quanto segue.
A norma dell’articolo 39, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, mentre nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti lo statuto “può” prevedere la figura del presidente del consiglio, che quindi in tali enti non è necessaria. La stessa disposizione attribuisce al presidente del consiglio i poteri di convocazione e direzione dell’assemblea e, in assenza di diversa previsione statutaria, demanda le funzioni vicarie al consigliere anziano.
Il successivo articolo 40, al comma 2, demandando al sindaco la convocazione della prima seduta, dispone che la stessa è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.
Ciò premesso, occorre ricordare che in forza dell’articolo 38, comma 2, del citato decreto legislativo, lo statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale possono integrare le predette disposizioni ma non possono derogare ad esse.
Il Comune in questione conta una popolazione superiore a 15.000 abitanti e prevede nello Statuto, all’articolo 14, l’elezione, oltre che del presidente del consiglio comunale, anche di due vice presidenti.
La richiesta di parere sottoposta a questo Ufficio riguarda la competenza alla convocazione del primo consiglio comunale successivo alle dimissioni del presidente; in particolare viene chiesto se tale competenza spetti al sindaco in analogia a quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, dello Statuto, oppure al vice presidente del consiglio.
In tema di dimissioni del presidente del consiglio comunale, questo Ministero ha avuto modo di osservare che “la fattispecie considerata non risulta essere stata ricorrentemente oggetto di pronunce giurisprudenziali ed altresì che non trova esplicita disciplina nella normativa statale […] Appare pertinente citare a questo punto un passo della motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 114/2006 ove si legge 'la circostanza che la norma statale tace sulla durata della carica e sulle ipotesi di cessazione, non significa che il presidente dell'assemblea goda di una posizione di stabilità assoluta o quasi assoluta ..'. In dottrina è stato ritenuto che in mancanza di una specifica disciplina statutaria o regolamentare in tema di efficacia delle dimissioni di presidente del c.c., è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l'immediata efficacia e l'irrevocabilità, una volta portate a formale conoscenza del destinatario […] Nel caso del presidente del consiglio, trattandosi di carica elettiva che costituisce espressione della 'fiducia' dell'assemblea consiliare, successivamente alle dimissioni, la conferma della nomina del medesimo dovrebbe essere votata dal consiglio secondo le previsioni recate dallo statuto” (parere del 20 novembre 2009).
Lo Statuto comunale all’articolo 14, comma 5 bis, prevede le ipotesi di cessazione dalla carica del presidente e dei vice presidenti: sospensione e decadenza; dimissioni o morte; revoca. Soltanto con riferimento alla revoca, che può avvenire per comprovati motivi inerenti la carica istituzionale su proposta motivata della maggioranza dei consiglieri assegnati, è dettata una disciplina specifica, che culmina, nel caso di approvazione della proposta di revoca, con la cessazione della carica del presidente o dei vice presidenti e con “l’elezione degli stessi nella successiva seduta con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo”, comma che detta la disciplina della prima adunanza del consiglio comunale, la quale, ai sensi del successivo terzo comma, viene convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell’assemblea.
La succitata norma statutaria, come detto, si riferisce alla revoca, mentre nulla è stabilito in tema di dimissioni del presidente del consiglio comunale. Su analoghe ipotesi di lacuna della normativa locale questo ministero ha avuto modo più volte di esprimersi, confermando la tesi secondo cui è applicabile al presidente del consiglio il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità una volta portate a formale conoscenza del destinatario, “restando, comunque fermi i poteri sostitutivi demandati ai supplenti nel caso di assenza del titolare” (parere del 25 gennaio 2017). Le dimissioni, infatti, essendo personali, non dovrebbero investire la posizione dei vice presidenti, che vengono eletti immediatamente dopo la convalida degli consiglieri eletti, secondo quanto stabilito sia dal succitato articolo 14, che dall’articolo 4 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Atteso quanto sopra, ritenendosi fermi i poteri sostitutivi dei supplenti, nel caso di specie troverebbe applicazione l’articolo 19 del succitato regolamento, laddove stabilisce che “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle adunanze spetta al Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti ai sensi dell’art. 4 del regolamento. In mancanza, la presidenza è assunta dall’altro Vice Presidente”.