Dimissioni del presidente e del vice presidente. Convocazione del consiglio

Territorio e autonomie locali
3 Marzo 2021
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Nelle more dell'elezione del vice presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente del consiglio, il consigliere anziano, se non previsto dallo statuto, non può convocare il consiglio, spettando tale adempimento al sindaco.

Testo 

Un consiglio comunale ha nominato un nuovo presidente a seguito delle dimissioni presentate sia dal presidente precedentemente in carica che dal suo vice, ma non è riuscito ad eleggere un nuovo vice presidente a causa del mancato accordo tra le forze politiche presenti in assemblea. Nello statuto comunale è previsto che "Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione del Vice Presidente. Ove sia nominato Presidente un Consigliere di maggioranza – minoranza, le funzioni vicarie (Vice Presidente) spettano ad un Consigliere di minoranza-maggioranza, eletto con la stessa maggioranza prevista per l'elezione del Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo; possono essere revocati, anche disgiuntamente, su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio, senza computare a tal fine il Presidente o il Vice Presidente, ed approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La proposta di revoca deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro 10 gg. dalla sua presentazione e deve essere discussa entro i successivi 10 gg. A tale scopo il Consiglio deve essere appositamente convocato entro tali termini." Nel regolamento del consiglio comunale è previsto che "… il Consiglio, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente ... In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, se anche questo sia assente o temporaneamente impedito, dal Consigliere Anziano". Atteso il quadro normativo di riferimento, è stato chiesto se si possa pervenire all'elezione del vice presidente prescindendo dal rispetto della normativa statutaria che impone l'alternanza, nelle cariche istituzionali in parola, di un consigliere di maggioranza ed uno di opposizione senza previamente modificare la disposizione statutaria recante tale prescrizione, e se, nelle more dell'elezione del vice presidente, il potere vicario possa essere esercitato dal consigliere anziano. In via generale, è opportuno evidenziare che le funzioni di presidente del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti spettano al sindaco salvo che l'ente abbia previsto nello statuto la figura del presidente del consiglio. Inoltre, si evidenzia che la figura del presidente del consiglio è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza. Pertanto, la revoca può essere causata solamente dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità e deve essere motivata con esclusivo riferimento a tale parametro. (cfr. T.A.R. Puglia, sent. n.528/2014; Consiglio di Stato, Sez.V, 26 novembre 2013, n.5605; TAR Puglia, Sez.I, n.38/2019). Per corrispondere ai quesiti posti giova fare riferimento alla sentenza n.3357/2009, con la quale il Consiglio di Stato ha affermato il principio che, una volta adottata una specifica previsione, l'ente locale deve attenersi ad essa "… essendo ben noto come una pubblica amministrazione non possa disapplicare le regole da essa poste, se non previo ritiro ed ancorché illegittime". Ove, quindi, si delinei la volontà politica di disapplicare la norma che prevede l'elezione del vice presidente tra i consiglieri di minoranza laddove sia stato eletto un presidente espressione della maggioranza, occorrerà procedere, preliminarmente, ad una apposita modifica della disposizione statutaria recante tale previsione. Inoltre, dall'esame del regolamento dell'ente emerge come il consigliere anziano sia tenuto a sostituire il vice presidente solamente nei casi in cui quest'ultimo "… sia assente o temporaneamente impedito" e non anche in caso di dimissioni. Pertanto, nelle more dell'elezione del vice presidente, il consiglio deve essere convocato dal sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente del consiglio. Ciò in quanto ai sensi dell'art.39, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000 è previsto che "nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria". Qualora l'ente intenda consentire al consigliere anziano di sostituire il vice presidente in caso di vacanza della carica per dimissioni potrebbe valutare l'opportunità di inserire un'apposita modifica statutaria in tal senso.