Regolarità della commissione consiliare per la modifica e l'adeguamento dello statuto comunale

Territorio e autonomie locali
9 Febbraio 2021
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Qualora previsto dal regolamento, nell'eventualità della mancata designazione da parte dei capigruppo, è legittima l'elezione dei componenti delle commissioni da parte del consiglio anche nel caso di sostituzione di uno o più commissari.

Testo 

Un comune ha chiesto un parere in ordine alla regolarità della commissione consiliare per la modifica e l'adeguamento dello statuto comunale. In particolare, il consiglio comunale ha deliberato l'istituzione della commissione in parola derogando al regolamento sulle commissioni consiliari che prevede la nomina di tre componenti di maggioranza e due di minoranza, nominando quattro componenti in rappresentanza della maggioranza e tre per le opposizioni. In tal modo, ha precisato il sindaco, nelle more della modifica del regolamento, è stato pienamente rispettato il criterio proporzionale voluto dal legislatore garantendo la rappresentanza nell'ambito della commissione a ciascun gruppo presente in consiglio. Successivamente alla prima seduta, che ha visto la presenza di tutti i componenti eletti, due commissari in rappresentanza delle minoranze si sono dimessi e, secondo quanto riferito dal sindaco, le minoranze, per scelta politica, probabilmente non provvederanno alla sostituzione dei dimissionari. Ciò posto, viene chiesto se la commissione possa validamente operare anche nell'ipotesi paventata dal sindaco. Al riguardo, si osserva che, come noto, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio "nel proprio seno". Una volta istituite, le suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni. Preliminarmente, si ritiene che l'ente avrebbe potuto adeguare la normativa regolamentare disciplinando il numero di componenti delle commissioni necessari per il loro funzionamento, prima di provvedere alla elezione degli stessi. Quanto al merito del quesito, si osserva che ai sensi del citato regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari è previsto che le commissioni sono composte da cinque consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale in ragione di tre in rappresentanza della maggioranza e due della minoranza. L'elezione dei componenti è effettuata dal consiglio comunale a scrutinio palese in base alle proposte formulate dai capigruppo e, in caso di mancata designazione da parte dei capigruppo, si procede all'elezione con votazione a scrutinio segreto. Lo stesso regolamento dispone che "tali procedure si applicano anche in caso di sostituzione di uno o più componenti". Dall'esame del citato regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari, emerge come l'ente locale abbia inteso porre rimedio all'eventuale mancata designazione dei commissari in sostituzione dei dimissionari. Ed invero, è stato previsto espressamente che "in caso di mancata designazione da parte dei capigruppo" il consiglio possa procedere ugualmente all'elezione dei commissari. Ed è lo stesso regolamento a chiarire che "tali procedure si applicano anche in caso di sostituzione di uno o più componenti".