Previsione statutaria in materia di requisiti per la nomina ad assessore esterno

Territorio e autonomie locali
9 Febbraio 2021
Categoria 
05.03.03 Assessori esterni
Sintesi/Massima 

Lo statuto non può essere abilitato a richiedere requisiti ulteriori per la nomina degli assessori esterni che non siano stati indicati dalla legge nazionale. La norma, tuttavia, non può essere disapplicata se non previo ritiro (modifica dello statuto).

Testo 

È stato chiesto un parere in ordine all'applicazione della normativa in materia di nomina degli assessori esterni al consiglio comunale. In particolare, un consigliere ha eccepito l'illegittimità della nomina di due assessori esterni per contrasto con lo statuto comunale che consente di nominare due assessori "tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso di requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere". Il sindaco, interpellato dalla prefettura, ha rappresentato di avere disapplicato la citata norma statutaria perché, in base ad un parere reso dal segretario dell'ente, essa si porrebbe in contrasto con l'art.47 del decreto legislativo n.267/00, in quanto violerebbe l'art.51 e l'art.117, secondo comma, lettera p) della Costituzione. Al riguardo, si osserva che l'art.47, c.4, del d.lgs. n.267/00 stabilisce che "nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere". Dalla lettura della disposizione in parola emerge come il legislatore non abbia imposto limiti ulteriori per la nomina degli assessori esterni rispetto ai requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale. Pertanto, se è vero che il legislatore statale ha demandato allo statuto la determinazione in ordine alla scelta di prevedere, o meno, la figura degli assessori esterni, tale fonte normativa, tuttavia, non può essere abilitata a richiedere requisiti ulteriori per la nomina degli assessori esterni che non siano stati indicati nell'ambito della legge nazionale. Ciò in quanto, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, all'art.117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane", mentre all'ente locale è riconosciuta un'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n.267/00. La disposizione in parola appare, dunque, non coerente con il quadro normativo delineato, in quanto limitativa del diritto di assumere una funzione pubblica. Tuttavia, conformemente alla sentenza del Consiglio di Stato n.3357 del 2010, la norma statutaria non potrebbe essere disapplicata se non previo ritiro (modifica dello statuto) anche al fine di non incidere sulla validità degli atti adottati dall'ente locale, in caso di eventuale impugnativa.