Elezione del presidente di consiglio comunale in sostituzione del dimissionario. Funzione del vicepresidente

Territorio e autonomie locali
22 Marzo 2021
Categoria 
05.04 Presidente del Consiglio Comunale e Provinciale
Sintesi/Massima 

La funzione vicariale del vicepresidente del consiglio comunale è connaturata all'espletamento dei compiti che fanno capo al titolare impossibilitato a svolgerli, al fine di darne continuità. Le dimissioni dalla carica del titolare comportano l'immediata elezione di un nuovo presidente scelto tra i consiglieri comunali.

Testo 

Si fa riferimento ad un pregresso esposto con cui consiglieri di minoranza lamentavano la presunta illegittimità dell'elezione di un nuovo presidente del consiglio seguita alle dimissioni del precedente. Tale atto risulterebbe in contrasto con il regolamento consiliare, il quale, tra l'altro, in caso di "assenza, impedimento o dimissioni del Presidente del consiglio" affida la presidenza al vicepresidente. Con successiva deliberazione, il consiglio comunale ha fornito l'interpretazione autentica della citata norma, chiarendo che "il vice presidente è una figura 'vicaria' e, come tale, occasionale e temporanea, le cui funzioni non possono essere svolte fino al termine del mandato amministrativo", per cui, in caso di dimissioni o decadenza del presidente, si rende necessaria una nuova nomina da parte del consiglio comunale. Anche tale deliberazione è stata contestata dai consiglieri di minoranza, i quali ritengono che si sarebbe dovuto procedere ad una normale modifica del regolamento e non già all'interpretazione autentica della norma in questione. Al riguardo, si osserva preliminarmente che, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la previsione di un presidente del consiglio comunale eletto tra i consiglieri nella prima seduta è obbligatoria ai sensi dell'art.39, comma 1, del decreto legislativo n.267/00. La medesima norma stabilisce, altresì, che le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano, fatte salve eventuali difformi disposizioni statutarie. Lo statuto di quel comune non pare contenere alcuna norma che disponga in materia di funzioni vicarie. Solo il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, come già detto, dispone al riguardo. Si premette, dunque, che lo statuto è la sede naturale di disciplina delle funzioni in parola, mentre al regolamento è demandata la relativa normazione di dettaglio. In ogni caso, ferma la necessità della previsione statutaria, soffermando l'esame sulle vigenti norme regolamentari, non può non rilevarsi che la funzione di supplenza nei casi di "assenza" o di "impedimento" del presidente da parte del vicepresidente si esercita solo nel caso di impedimento oggettivo del presidente in costanza del mantenimento della propria carica. Diverso è il caso delle dimissioni che comportano necessariamente la previa convocazione di una nuova seduta per l'elezione del presidente. Infatti, la funzione del vicario è connaturata all'espletamento dei compiti che fanno capo al titolare che per qualsiasi ragione si trovi nella impossibilità di svolgerli proprio al fine di dare continuità all'ufficio rivestito. Le dimissioni dalla carica del titolare, al pari della ipotetica possibilità di revoca qualora disposta dal consiglio per gravi irregolarità che non garantiscano il corretto ordine dei lavori, comportano l'immediata elezione di un nuovo presidente scelto tra i consiglieri comunali, tutti potenzialmente eleggibili. La contestata deliberazione con cui il consiglio comunale ha disposto l'interpretazione del proprio regolamento non sembra comportare alcuna evidente illegittimità in quanto chiarificatrice del relativo contenuto.