In caso di impedimento temporaneo il sindaco, sebbene assente, continua a percepire l’indennità di carica, mentre al vicesindaco è dovuta l’indennità calcolata ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 119/2000, svolgendo egli, in tale ipotesi, una ordinaria attività di supplenza e non una reggenza.
E’ stato chiesto a questo Ufficio un parere in merito alla misura dell’indennità di funzione dovuta al vicesindaco di un comune durante il periodo di quattro mesi in cui ha sostituito il sindaco, assente per malattia. Quest’ultimo, nel corso del periodo di assenza, ha continuato a percepire l’indennità di carica in misura piena, mentre al vicesindaco è stata corrisposta l’ordinaria indennità di carica. Il quesito concerne l’ammissibilità del riconoscimento al vicesindaco, per tutta la durata della sostituzione, di un’indennità corrispondente a quella spettante al sindaco.
Al riguardo, con nota prot. 283 dell’11 gennaio 2021, si è osservato quanto segue.
Preliminarmente, occorre ricordare che spetta al vicesindaco un’indennità la cui misura è stabilita in termini percentuali rispetto all’indennità di carica spettante al sindaco, indicati dal decreto del Ministro dell’Interno n. 119/2000, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, secondo quanto stabilito dall’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di esercizio delle funzioni sostitutive del sindaco da parte del vicesindaco, è necessario fare riferimento ai primi due commi dell’artico 53 del succitato decreto legislativo, che dispongono: “1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente dal vicesindaco e dal vicepresidente. 2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59”.
Dunque, nel primo comma è regolato il caso di impedimento permanente o di sopravvenuta mancanza del sindaco, mentre nel secondo comma è prevista l’ipotesi di impedimento temporaneo.
Il Consiglio di Stato ha inizialmente affermato la tendenziale assimilabilità della seconda ipotesi disciplinata dall’articolo 53 del TUOEL alla fattispecie della supplenza temporanea, mentre la prima ipotesi assume il carattere di una vera e propria reggenza (Consiglio di Stato, Sez. I, parere 21 febbraio 1996, n. 94). Successivamente, ha sottolineato come, secondo i principi dell’ordinamento, la preposizione di un sostituto all’ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implichi la pienezza dei poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa, pronunciandosi, inoltre, sull’indennità spettante al vicesindaco nell’ipotesi di una lunga sostituzione. Sulla premessa che la natura dell’emolumento è indennitaria e non stipendiale, il Supremo consesso ha affermato che, nel silenzio della legge, “siccome la misura dell’indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente (e non alla qualifica da questi rivestita) sembra conseguente concludere nel senso che al vicario spetta, per il periodo di concreto esercizio dei pieni poteri sostitutivi, una indennità di importo pari a quella goduta dal sindaco” (Consiglio di Stato, Sez. I, parere 14 giugno 2001, n. 501).
Tale conclusione, tuttavia, si basa sul presupposto che mentre nel caso di sostituzione temporanea il sindaco, al cessare dell’impedimento, sarà riammesso nella pienezza del mandato, nell’ipotesi di impedimento permanente, rimozione o decadenza del sindaco la sostituzione ha invece carattere stabile, atteso che la carica di sindaco è, almeno sino a nuove elezioni, definitivamente vacante.
Pertanto, la corresponsione al vicesindaco dell’indennità di carica in misura pari a quella spettante al sindaco sostituito è ammissibile solo nelle ipotesi di impedimento permanente, rimozione o decadenza di quest’ultimo, che configurano una vera e propria reggenza da parte del vicesindaco, ma non anche nel caso di assenza o impedimento temporaneo.
L’interpretazione sistematica sopra richiamata è stata condivisa dalla Corte dei Conti, secondo la quale lo stesso trattamento spetta al vicesindaco nel periodo di reggenza della carica a seguito della sospensione del sindaco per le cause previste dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) fino alla cessazione delle misure ivi indicate o fino all’elezione del nuovo sindaco nel caso di pronuncia di decadenza (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 19 dicembre 2014, n. 76).
Il Giudice contabile ha affrontato, inoltre, il tema relativo alla eventuale maggiore incidenza sul bilancio comunale dell’indennità di carica del vicesindaco, qualora a questi sia riconosciuto l’importo della stessa in misura pari a quella spettante al sindaco. Secondo la Corte, in tale ipotesi il sindaco, stante la definitività dell’impedimento ad esercitare la carica, non avrà più titolo a percepire la relativa indennità: “nelle ipotesi di mera sostituzione del sindaco per gli eventi rientranti nella fisiologia dell’attività dell’organo (l’assenza o impedimento temporaneo di cui all’art. 53, comma 2, del TUEL), nessuna maggiorazione (rectius, riqualificazione) di indennità spetterà al vice sindaco. Diversamente, nel caso di sostituzione con pieno esercizio delle funzioni vicarie, discendente da uno degli eventi qualificati dalla legge (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, ex art. 53, comma 1, del TUEL), al maggior onere discendente dall’attribuzione al vice sindaco dell’indennità spettante al sindaco, ex DM n. 119/2000, fa riscontro il risparmio derivante dalla mancata erogazione della medesima indennità al sindaco eletto” (Corte dei Conti, Sez. Liguria, del. n. 76/2014 cit.).
Quanto appena illustrato in tema di incidenza sul bilancio dell’ente appare coerente con l’interpretazione fornita da questo Ministero, il quale, sulla base delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, ha ritenuto in precedenti analoghi che la misura dell’indennità spettante al vicesindaco debba rapportarsi alla effettiva funzione svolta per il periodo di concreto esercizio dei poteri sostitutivi, mantenendo, nel contempo, l’indennità di funzione nella misura intera al sindaco impossibilitato ad espletare temporaneamente le proprie funzioni (parere del 16 aprile 2004; parere del 20 giugno 2014).
E’ solo nel caso di impedimento temporaneo che il sindaco, sebbene assente, continua a percepire l’indennità di carica, mentre al vicesindaco è dovuta l’indennità calcolata ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 119/2000, svolgendo egli, in tale ipotesi, una ordinaria attività di supplenza e non una reggenza.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, e precisato, ad ogni buon conto, che non rientra nelle prerogative di questa Amministrazione formulare indicazioni che spettano esclusivamente all’autonomia decisionale di ciascun ente locale, esulando dalle competenze di questo Ufficio qualsiasi valutazione in ordine a casi o atti specifici, rientranti nell’autonomia e nella responsabilità dell’ente medesimo, è possibile affermare che nel caso di specie andrà verificato in concreto se l’assenza del sindaco sia qualificabile come temporanea o se costituisca definitivo impedimento ad esercitare il mandato elettivo. Infatti, come evidenziato dalla Corte dei Conti, “Il richiamo all’esercizio di funzioni vicarie, con conseguente diritto all’indennità di sindaco, presuppone l’individuazione delle ipotesi in cui tali funzioni vengono effettivamente svolte, giustificando l’erogazione della ridetta indennità (in luogo di quella ordinaria, attribuibile per l’esercizio delle sole funzioni di vice sindaco) In tale direzione vanno richiamate le fattispecie indicate dall’art. 53, comma 1, del TUEL (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco) e la sospensione prevista dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235/2012, già valorizzate dal Consiglio di Stato nel parere n. 501/2001” (Corte dei Conti, Sez. Liguria, del. n. 76/2014 cit.).