Possibilità per un consigliere comunale lavoratore dipendente in smart working di fruire dei permessi di cui all’art. 79, D.Lgs. n. 267/2000 per partecipare alle commissioni consiliari svolte in modalità telematica

Territorio e autonomie locali
5 Febbraio 2021
Categoria 
13 Status degli Amministratori Locali
Sintesi/Massima 

L’amministratore locale lavoratore dipendente in smart working ha diritto di fruire dei permessi di cui all’art. 79, D.Lgs. n. 267/2000 ma gli enti dovrebbero dotarsi di una regolamentazione volta ad evitare che la loro fruizione comporti un ingiustificato aumento dei costi a carico della pubblica amministrazione, in considerazione delle peculiari caratteristiche del lavoro agile.
 

Testo 

Un comune ha chiesto a questo Ministero un parere in merito alla possibilità per un consigliere comunale, dipendente di una pubblica amministrazione collocato in modalità lavorativa agile, di fruire dei permessi di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per partecipare, in qualità di Presidente o di componente, alle commissioni consiliari svolte in modalità telematica collegandosi dalla sede comunale, presso la stanza a tale scopo assegnata dall’ente al gruppo consiliare di appartenenza. Viene chiesto, altresì, un chiarimento circa la possibilità di considerare gli intervalli tra una commissione e l’altra ai fini del computo del monte ore di permesso.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 79 del decreto legislativo n. 267/2000, recante la disciplina dei permessi e delle licenze per gli amministratori locali, al comma 3, prevede che gli amministratori ivi indicati, se lavoratori dipendenti, “hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata”, specificando, altresì, che “Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro”.
Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che, tra gli altri - ai fini che qui interessano - “…i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti”.
Questo Ministero, investito della problematica relativa alla necessità o meno di un riproporzionamento dei permessi di cui all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 in ragione dell’orario di lavoro dell’amministratore locale lavoratore dipendente (tempo pieno o parziale), ha sostenuto che agli amministratori locali spettano interamente i permessi previsti per l’espletamento della carica, in quanto la norma conserva la propria autonomia a prescindere dalla tipologia del rapporto, specificando, al riguardo, che i permessi di cui può fruire l’amministratore trovano legittimazione qualora l’espletamento delle funzioni connesse con la carica elettiva ricoperta coincida temporalmente con l’obbligo della prestazione lavorativa e sono, pertanto, strettamente correlati alla specifica condizione di lavoratore dipendente (parere del 24 maggio 2019).
Come evidenziato anche dalla magistratura contabile “La norma costituisce parte della disciplina dei permessi e delle licenze, retribuite o gratuite, concedibili ai lavoratori dipendenti chiamati ad espletare funzioni elettive o di governo presso enti locali, in aderenza al precetto posto dall’art. 51, terzo comma, della Costituzione”, il quale dispone testualmente che: “Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro” (cfr. Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, n. 21/2016/PAR).
Ove si opinasse nel senso di una esclusione dei permessi di cui all’articolo 79 del decreto legislativo n. 267/2000 in ragione dello svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa, si ammetterebbe un condizionamento del mandato elettivo per effetto dell’articolazione dell’orario di lavoro dell’amministratore locale, in aperto contrasto con la ratio della disciplina dettata dal T.U.O.E.L. che, come detto, prevede idonee tutele per gli amministratori ai quali, in quanto lavoratori dipendenti - a prescindere dalle modalità organizzative della prestazione lavorativa - devono essere riconosciute tutte le garanzie necessarie al corretto esercizio della carica pubblica rivestita.
Nell’ipotesi in cui il consigliere comunale svolga la propria attività lavorativa in modalità agile, tuttavia, vengono in rilievo nuove problematiche connesse alla flessibilità spazio-temporale della prestazione svolta. Lo smart working, comprendendo la possibilità di utilizzare strumentazioni che consentono di lavorare da remoto, permette al lavoratore di raggiungere gli obiettivi professionali che gli sono stati assegnati sia dal proprio domicilio/residenza che da altro luogo. Tale circostanza, legata a scelte individuali del lavoratore, potrebbe determinare una dilatazione della durata dei permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni assembleari, il cui costo finirebbe col ricadere sulla collettività.
Infatti, l’articolo 80 del T.U.O.E.L. stabilisce che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. Dunque, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa da remoto, eventualmente anche da luoghi estremamente distanti dalla sede municipale, potrebbe prestarsi ad eccessi o abusi, non essendo sempre identificabile a priori la sede fisica di svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente aggravio di costi qualora il consigliere comunale decidesse di partecipare alle riunioni in modalità telematica dalla sala municipale anziché dal luogo di lavoro agile.
Per le suesposte considerazioni, in conformità ai principi di contenimento della spesa pubblica, ferma restando l’ammissibilità dei permessi in argomento in caso di smart working, gli enti dovrebbero dotarsi di una regolamentazione che individui i parametri entro i quali ricondurre l’ampiezza dei permessi riconoscibili e, pertanto, volta ad evitare che la loro fruizione comporti un ingiustificato aumento dei costi a carico della pubblica amministrazione.
Inoltre, va ricordato che l’articolo 84, comma 3, del T.U.O.E.L. stabilisce che agli amministratori residenti fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi. Questo Ministero ha ritenuto in precedenti pareri che nessun rimborso spese sia dovuto agli amministratori locali per gli spostamenti effettuati dal luogo di lavoro all’ente dove viene espletato il mandato e viceversa, stante la formulazione letterale della norma, che non fa alcun riferimento alla sede di lavoro.
Pertanto, la eventuale scelta del consigliere comunale di recarsi presso la sala della sede municipale dedicata alla partecipazione alle assemblee in videoconferenza anziché collegarsi dalla propria residenza - dove è operativo in smart working - non può determinare il diritto al rimborso di cui al succitato articolo 84, comma 3, che disciplina l’ipotesi dello spostamento dell’amministratore dalla propria residenza sita fuori del capoluogo del comune, intendendosi come tale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in materia (cfr. sentenza, sez. V, n. 5816 del 17 ottobre 2005), la residenza di fatto ex articolo 43, comma, del codice civile.
Infine, questo Ministero ha sostenuto, in risposta a precedenti quesiti sul tema, che sia in linea con la ratio della normativa richiamata riconoscere il permesso lavorativo per l'intervallo temporale fra due riunioni, per le ore in cui tale intervallo coincide con l'orario di lavoro, anche se non vengano effettivamente eseguiti trasferimenti, esclusivamente nell'ipotesi in cui le riunioni si tengano nella stessa giornata o comunque con un intervallo di tempo tra l'una e l'altra tale che sia materialmente impossibile il rientro in tempo utile sul posto di lavoro ed il successivo nuovo raggiungimento dell'ente presso il quale l'amministratore-lavoratore espleta il mandato.
Tale orientamento resta confermato, con le precisazioni sopra svolte in tema di prevenzione degli eventuali abusi, per il caso dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, quando la partecipazione alla riunione da remoto comporti lo spostamento presso la sede comunale, come nel caso di specie, rimanendo fermo anche in questa ipotesi l'obbligo per l'ente di attestare l’avvenuta partecipazione alle predette riunioni e la loro durata.