Denominazione gruppo consiliare

Territorio e autonomie locali
25 Gennaio 2021
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

I gruppi consiliari non sono configurabili quali organi dei partiti non sussistendo su quest'ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, sia per gli organi assembleari dell'ente. Pertanto, salve specifiche norme statutarie o regolamentari contrarie, un nuovo gruppo può anche riferirsi ad una forza politica che abbia partecipato all'ultima elezione amministrativa.

Testo 

Si è chiesto se, alla luce della normativa statutaria e regolamentare, due consiglieri possano staccarsi dal proprio gruppo di appartenenza e formare un nuovo gruppo autonomo avente la stessa denominazione di un partito a rilevanza nazionale che, pur avendo partecipato alle ultime elezioni amministrative con una propria lista, non ha ottenuto alcun seggio, mentre il candidato sindaco del gruppo di liste collegate è confluito nel gruppo misto. Al riguardo, si osserva che la disciplina della materia relativa alla costituzione dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento del consiglio, nell'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa riconosciuta in particolare dall'art.38, comma 3, del d.l.vo n.267/00. I mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Va da sé che i mutamenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi. Lo statuto del comune richiedente si limita a stabilire che i consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale consente la costituzione di gruppi formati da due consiglieri anche in caso di dissenso dal gruppo originario. In merito, si evidenzia, come sostenuto dal T.A.R. Lazio con sentenza n.16240/04, che i gruppi consiliari hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all'interno delle assemblee, e, per altro verso, costituiscono parte dell'ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale. Nella suddetta pronuncia, si è stabilito che "... è dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l'altro, gravitante nell'ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l'elaborazione di proposte ed il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche (cfr. Cass. Civ.-ss.uu., 19 febbraio 2004, n.3335; C.S., IV, 2 ottobre 1992, n.932; Corte Cost. 12 aprile 1990, n.187)." Il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza "... non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e la assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati." (T.A.R. Puglia, sez. di Bari, sentenza n.506/05). Con la citata sentenza il T.A.R. Puglia ha affermato, ancora, che nel nostro sistema legislativo la "lista" è lo strumento a disposizione dei cittadini per presentare all'elettorato i propri candidati ed esaurisce la sua funzione giuridica al momento delle elezioni che si concludono con la proclamazione degli eletti, atto anteriore e del tutto autonomo rispetto alla convalida. La circostanza che (anche nella fattispecie in esame) il passaggio sia avvenuto in altra forza politica, priva di seggi in consiglio comunale per non aver superato la soglia di sbarramento ..., è del tutto irrilevante. Una tesi impeditiva, sempre secondo il TAR Puglia, si porrebbe in contrasto con l'art.67 della Costituzione, in quanto non consentirebbe a ciascun membro del consiglio di rappresentare gli interessi della comunità nell'ambito del gruppo consiliare che egli, nella sua autonomia politica, reputi più idoneo a rappresentare tali interessi. Ne consegue che all'interno del consiglio i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, sia per gli organi assembleari dell'ente. Tale ultimo principio è stato richiamato anche dal T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. di Trento con la sentenza n.75 del 2009 dove è stato ribadito che "il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'art.67 della Costituzione ... pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza". Premesso quanto sopra, dall'esame della normativa statutaria e regolamentare dell'ente sembrerebbe evincersi che l'unica condizione prevista per la costituzione di nuovi gruppi consiliari sia da rinvenirsi nel numero minimo di due componenti. Pertanto, un eventuale nuovo gruppo potrebbe anche riferirsi ad una forza politica che abbia partecipato all'ultima elezione amministrativa senza, tuttavia, avere acquisito seggi. L'eventuale atto censorio potrebbe rendersi possibile solo nell'ambito di specifiche norme statutarie o regolamentari che nella specie sembrano mancare. Essendo auspicabile, comunque, da parte del consiglio comunale la valutazione dell'opportunità di regolamentare anche la fattispecie segnalata, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare, è ovviamente fatto salvo il ricorso ai rimedi approntati dal vigente ordinamento da parte di chi abbia interesse.