L'assessore non vice sindaco e gli altri soggetti dell'amministrazione comunale o di organismi od enti a cui partecipino gli enti locali con propri rappresentanti non possono indossare la fascia tricolore in luogo del sindaco per presenziare ad eventi in altri comuni, anche se delegati dallo stesso sindaco.
È stato chiesto se la fascia tricolore possa essere indossata da un assessore che non ricopre la carica di vice sindaco per presenziare ad eventi in altri comuni, in luogo del sindaco. Al riguardo, si osserva che con circolare di questo Ministero n.5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.270 del 18.11.1998, sono state fornite indicazioni in ordine all'utilizzo della fascia tricolore da parte dei sindaci. Nella citata circolare è stato evidenziato il carattere sostanziale dell'intervento normativo (art.36, comma 7, della legge n.142/1990, come sostituito dall'art.4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127 - ora art.50, comma 12, del decreto legislativo n.267/00), con il quale è stato espressamente disposto che "distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune" e che "nell'uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga". Richiamando sempre il contenuto della predetta circolare, ove si precisa che "viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche", si ritiene che l'uso della fascia tricolore sia legato proprio alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di Governo e che, dunque, anche il sindaco sia vincolato al suo utilizzo nei limiti previsti dalla normativa. Va da sé che, allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell'art.53, comma 2, del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene. Restano validi gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni normative, come quella di cui all'articolo 70 del d.P.R. n.396, del 3 novembre 2000 ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che "l'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile deve indossare la fascia tricolore ...". Pertanto, l'uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell'amministrazione comunale o facenti parte di organismi od enti a cui partecipino gli enti locali con propri rappresentanti, non appare in linea con il dettato normativo, essendo ammesso solo nelle ipotesi sopra indicate. Va comunque evidenziato che, alla luce della legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, sussiste oggi ampia possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l'utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all'impiego di un simbolo, quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo dell'amministrazione ed allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge.