Gruppi consiliari. Costituzione nuovo grruppo

Territorio e autonomie locali
27 Novembre 2020
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

La materia dei gruppi consiliari è disciplinata da apposite norme statutarie e regolamentari. In alcuni ordinamenti locali è previsto che i nuovi gruppi possano essere costituiti solo se corrispondenti a gruppi presenti nel Parlamento ovvero nel consiglio regionale.

Testo 

Sono stati formulati alcuni quesiti in materia di gruppi consiliari. In particolare, è stato chiesto se un consigliere possa costituire, da solo, un gruppo consiliare diverso da quello riferito alla lista nella quale è stato eletto e che non sia riconducibile ad una formazione politica esistente presso il consiglio della Regione o nell'ambito del Parlamento nazionale. È stato chiesto, altresì, se il consigliere che intenda costituire un gruppo riferibile ad una formazione politica presente in Parlamento o nel consiglio della Regione debba presentare l'autorizzazione scritta da parte della formazione politica ad esso corrispondente. Al riguardo, si rappresenta, in linea generale, che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38, comma 3, art.39, comma 4, e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art.38 del citato T.U.O.E.L.. Giova richiamare la pronuncia del T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. di Trento, sent. n.75 del 2009, la quale ha precisato che "il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'art.67 della Costituzione ... pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza". Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento del consiglio comunale è ammessa la costituzione di un nuovo gruppo anche costituito da un singolo consigliere, qualora tale gruppo corrisponda ad una formazione politica presente nel consiglio regionale ovvero nel Parlamento della Repubblica Italiana. Ad avviso della scrivente la disposizione in commento andrebbe interpretata nel senso che tale possibilità possa essere riconosciuta unicamente laddove la denominazione del gruppo consiliare monopersonale sia del tutto identica a quella del gruppo, o della formazione politica, presente nel consiglio regionale, ovvero nel Parlamento nazionale. Dall'esame della normativa locale in materia di gruppi consiliari non si evince alcuna disposizione in base alla quale la "corrispondenza" richiesta dall'articolo 10 del regolamento del consiglio debba essere certificata da apposite dichiarazioni scritte. Si ritiene, peraltro, che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, sia abilitato a fornire un'interpretazione (eventualmente anche autentica attraverso l'adozione di deliberazione assunta con le stesse maggioranze previste per l'atto la cui disposizione viene interpretata) delle norme statutarie e regolamentari di cui lo stesso si è dotato.