Consiglio comunale. Sedute da remoto

Territorio e autonomie locali
10 Novembre 2020
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Si ritiene che il divieto da parte dei singoli consiglieri comunali di esporre in aula bandiere ritraenti i simboli di partito o dei gruppi consiliari debba operare anche per le sedute tenute da "remoto".

Testo 

Un consigliere comunale ha chiesto se possano essere utilizzate, in seduta del consiglio comunale svolta in modalità telematica, bandiere ritraenti simboli di partito o del proprio movimento di appartenenza, accertato che il regolamento consiliare nulla dice in merito. Al riguardo, si osserva che il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n.27, all'art.73, comma 1, legittima le sedute dei consigli e delle giunte comunali con la modalità della videoconferenza, seppure non prevista e disciplinata dal regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare, richiedendo l'osservanza di misure tecniche minime atte a garantire la regolarità della riunione. La norma prevede testualmente che le sedute dei consigli possono svolgersi in videoconferenza "nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente". La legge che ha introdotto la possibilità di partecipare "da remoto" alle sedute consiliari richiede, dunque, esclusivamente l'applicazione di sistemi che garantiscano l'accertamento dell'effettiva identità dei partecipanti sulla base dei criteri individuati dal presidente del consiglio, nulla disponendo in ordine alla relativa ambientazione che, ovviamente, deve essere decorosa. Il regolamento del comune in oggetto, all'articolo 33, comma 2, si limita a prevedere il richiamo del presidente del consiglio nei confronti del consigliere che turbi l'ordine o che pronunci parole sconvenienti. Ciò posto, considerato che le sedute del consiglio in videoconferenza sono una riproposizione virtuale del consiglio tenuto in presenza, dove non appare consentita, da parte dei singoli consiglieri comunali, l'esposizione in aula di bandiere che ritraggono i simboli di partito o dei gruppi consiliari, si ritiene che tale divieto dovrebbe operare per le sedute tenute da "remoto". In ogni caso, pure la disciplina di tali specifici profili dovrebbe trovare adeguata copertura regolamentare da parte del comune, in sede di regolamento per il funzionamento del consiglio, qualora contempli in via ordinaria la possibilità di tenere le riunioni dell'organo in videoconferenza, ovvero nella regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio o, ove non istituito, al sindaco, dal citato art.73 del D.L. n.18 del 2020.