Sostituzione di un rappresentante presso una commissione consiliare

Territorio e autonomie locali
5 Novembre 2020
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

La materia delle commissioni consiliari è disciplinata dalla normativa dell'ente. Se questa conferisce il potere di designazione dei rappresentanti delle opposizioni presso una commissione consiliare "alla minoranza" e non ai singoli gruppi di minoranza, la designazione dovrebbe promanare dalla minoranza tout court, fermo restando il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi presenti in consiglio nell'ambito della commissione.

Testo 

È stata formulata una richiesta di parere in ordine all'applicazione della locale normativa in tema di commissioni consiliari. In particolare, è stato rappresentato che, a seguito delle dimissioni di un consigliere comunale di opposizione, il gruppo di riferimento del consigliere stesso ha designato il consigliere subentrante quale componente della "Commissione Speciale per la Trasparenza ed il Controllo Strategico". Si vuol conoscere se, alla luce della locale normativa regolamentare, la designazione del componente della commissione in sostituzione di un consigliere dimessosi sia prerogativa del gruppo di appartenenza del dimissionario, oppure se la designazione debba promanare da tutte le minoranze presenti in consiglio, con volontà espressa a maggioranza, ovvero all'unanimità. Al riguardo, si osserva che, come noto, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio "nel proprio seno". Una volta istituite, le suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni. Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto comunale è previsto che il consiglio comunale istituisce, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la "Commissione per la trasparenza e controllo strategico". In base all'articolo 27 del regolamento del consiglio comunale "la Commissione è composta da massimo n.15 Consiglieri Comunali, di cui nove designati dalla maggioranza e sei designati dalla minoranza, nominati con la stessa procedura adottata per la costituzione delle Commissioni Consiliari". Nello specifico, la deliberazione consiliare che ha costituito la "Commissione Speciale per la Trasparenza ed il Controllo Strategico" ha nominato quindici componenti di cui nove designati dalla maggioranza e sei dalla minoranza. Ad avviso della scrivente, in assenza di una specifica normativa regolamentare volta a disciplinare la sostituzione di un componente della commissione in caso di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, la designazione del sostituto dovrebbe essere espressa in base alla stessa procedura attivata per la designazione dei componenti di minoranza al momento della costituzione della commissione. Si soggiunge che, in base alla interpretazione letterale dell'articolo 27 del regolamento del consiglio comunale che conferisce il potere di designazione di sei componenti della commissione in parola "alla minoranza" e non ai singoli gruppi di minoranza, la designazione dovrebbe promanare dalla minoranza tout court, fermo restando il rispetto del principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi presenti in consiglio nell'ambito della commissione. Tanto premesso, l'ente locale potrebbe valutare l'opportunità di introdurre apposite modifiche regolamentari idonee a disciplinare compiutamente anche la fattispecie in questione.