Asserite illegittimità del regolamento del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2020
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Rapporto tra statuto e regolamento - Un'eventuale modifica statutaria deputata a legittimare ex post una norma regolamentare illegittima non sarebbe idonea a sanare il vizio originario della stessa. Ciò in ossequio al principio tempus regit actum.

Testo 

Alcuni consiglieri comunali hanno segnalato che delle modifiche recentemente approvate al regolamento del consiglio comunale sarebbero illegittime perché in contrasto con lo statuto dell'ente. In particolare, a giudizio degli esponenti vi sarebbe un contrasto tra gli articoli 26, comma 3, e 29, comma 2, del citato regolamento con l'articolo 13, commi 1 e 4, dello statuto comunale. Sussistendo tra la fonte statutaria e quella regolamentare un rapporto di subordinazione gerarchica, come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n.267/00, le modifiche apportate al regolamento del consiglio comunale sarebbero, dunque, illegittime. Esaminando analiticamente le criticità evidenziate, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del regolamento consiliare, è previsto che le interrogazioni e le interpellanze vengono presentate in forma scritta al presidente del consiglio e, se richiesto, vengono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile "ove siano presentate 15 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale". Il successivo articolo 29, comma 2, prevede che la mozione deve essere presentata in forma scritta al presidente che la inserisce all'ordine del giorno della prima adunanza utile purché pervenuta almeno 20 giorni prima della notifica dell'avviso di convocazione. L'articolo 13 dello statuto che si ritiene violato dispone che i consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e che le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale successiva alla loro presentazione, ove siano presentante 10 giorni prima del consiglio comunale. Dall'esame della normativa citata, emerge in effetti il contrasto segnalato dagli esponenti. Le modifiche regolamentari introducono limiti temporali per l'inserimento delle mozioni all'ordine del giorno dell'assemblea non previsti dallo statuto ma, soprattutto, il contrasto tra regolamento e statuto appare inequivoco nella parte in cui la modifica regolamentare ha previsto che le interrogazioni e le interpellanze vengono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile "ove siano presentate 15 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale", mentre lo statuto prevede un termine di dieci giorni. Dai documenti in possesso della scrivente emerge, altresì, che tra gli argomenti posti all'esame del consiglio comunale ci sia la proposta di modificare l'articolo 13, comma 4, dello statuto comunale al fine di renderlo compatibile con le modifiche regolamentari intercorse precedentemente. È il caso di osservare come l'eventuale modifica statutaria deputata a legittimare ex post una norma regolamentare originariamente illegittima non sarebbe idonea a sanare il vizio originario della norma regolamentare. Ciò in ossequio al principio tempus regit actum. Pertanto, al fine di ripristinare il corretto rapporto tra le fonti di autonomia locale, l'ente potrebbe valutare l'opportunità di annullare in autotutela la norma regolamentare illegittima, proporre al consiglio comunale le modifiche statutarie e, quindi, adeguare il regolamento alle nuove prescrizioni dello statuto qualora approvate con il procedimento disciplinato dall'art.6 del TUOEL. Si rappresenta, infine, che, come noto, non sono previsti poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione. Pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati possono essere fatti valere nelle sedi competenti, facendo ricorso ai rimedi approntati dal vigente ordinamento.