Art.12, c.7, L.R. n.25/1988; artt.42 e 48 TUEL n.267/2000. Competenza nomina Capitano dei Barracelli

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2020
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

In virtù della L.R. Sardegna n.25/1988, in quanto normativa speciale adottata nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale attribuite dallo statuto regionale, la nomina del Capitano della Compagnia Barracellare è di competenza del consiglio comunale e non della giunta.

Testo 

Si chiede di conoscere se alla luce della vigente normativa debba continuare ad essere di pertinenza del consiglio comunale la designazione del capitano dei Barracelli, considerato che presso un comune tale competenza è esercitata dalla giunta. Al riguardo, si osserva che con regio decreto n.403 del 14 luglio 1898 era stato approvato il regolamento per le compagnie dei barracelli in Sardegna. Lo statuto della regione Sardegna, come modificato dall'art.4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n.2, all'art.3, comma 1, lett.b), affida alla Regione potestà legislativa in materia di "ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", ed alla lettera c) potestà in materia di "polizia urbana e rurale". Con il D.P.R. n.348/1979 (norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna), all'articolo 12, venivano "trasferite alla regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n.404, e successive modificazioni, ed al barracellato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n.403, e successive modifiche". Tant'è che la Regione Sardegna, con la legge n.25 del 15 luglio 1988, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle compagnie barracellari, disponendo all'articolo 12 le modalità di costituzione che prevedono, in particolare, il voto del consiglio comunale per la designazione del nominativo del capitano e la successiva nomina con provvedimento del sindaco. Ciò posto, si osserva, ancora, che la legge regionale 4 febbraio 2016 n.2 di "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" non contiene norme che individuino le funzioni e le competenze dei vari organi degli enti locali, talché, in virtù dell'art.72 (norma di rinvio), si applicano per quanto non previsto dalla stessa legge ed in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo n.267/00 e della legge n.56/14. Né lo statuto regionale (di rango costituzionale), né la legge regionale definiscono in alcun modo le competenze degli organi degli enti locali, rinviandosi per le questioni ordinarie al contenuto del decreto legislativo n.267/00; tuttavia, approfondendo la tematica dovrebbe escludersi la competenza del sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del decreto legislativo n.267/00, in quanto il capitano della compagnia non sembra configurabile come "rappresentante" del comune presso enti, aziende ed istituzioni, essendo, invece, subordinato alla vigilanza diretta del sindaco (art.14 della citata L.R. n.25/1988). Al più, nel caso in esame, potrebbe venire in rilievo la disposizione di cui al comma 10 del medesimo articolo, che attribuisce al sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli artt.109 e 110 dello stesso decreto legislativo nonché dallo statuto e regolamento comunale. Peraltro, proprio per l'espresso trasferimento della competenza alla Regione Sardegna, in virtù del richiamato articolo 12 del D.P.R. n.348/1979, la vigente legge regionale n.25/1988, in quanto normativa speciale adottata proprio nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale (v. art.1 della medesima legge regionale n.25/1988) attribuite dall'articolo 3, lett.c), dello statuto regionale, dovrebbe trovare piena applicazione per cui permarrebbe, tuttora, la competenza specifica del consiglio e non già della giunta per la nomina del capitano della compagnia barracellare. Tuttavia, premesse tali considerazioni, vertendosi in materia di potestà legislativa esclusiva della Regione Sardegna, chiarimenti in merito ai profili interpretativi o applicativi della normativa regionale vanno rivolti alla regione medesima.