Richiesta accesso agli atti da parte di un consigliere comunale ex art.43 d.lgs. n.267/2000

Territorio e autonomie locali
25 Settembre 2020
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Ammissibilità della richiesta del consigliere agli elenchi relativi ai percettori di contributi erogati dal comune per l'emergenza covid-19.

Testo 

È stato posto un quesito in ordine all'istanza di accesso agli atti avanzata da un consigliere comunale ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n.267/00. In particolare, il consigliere comunale ha chiesto copia dell'elenco dei beneficiari dei contributi erogati dal comune per l'emergenza covid-19. Questo Ufficio si è già pronunciato in merito alla esigibilità, da parte dei consiglieri comunali, degli elenchi dei beneficiari dei buoni spesa che presentano, di fatto, rispetto agli altri contributi, maggiori esigenze di cautela per la loro divulgazione. Come è stato evidenziato dalla Prefettura, anche l'ANAC con il comunicato del 27 maggio u.s. ha raccomandato l'osservanza dell'art.26 del d.lgs. n.33/2013 che impone l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc., salva la tutela di chi versa in situazione di disagio economico-sociale. Soffermandosi, dunque, ai provvedimenti concessione dei buoni alimentari, si osserva che i medesimi attengono ai fondi di cui all'art.107 del d.l. n.34/2020 convertito con modificazioni nella legge n.77/2020 che - in relazione all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, che ha autorizzato i comuni, tra l'altro, ad erogare buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali - hanno incrementato le risorse inerenti al preesistente "Fondo di solidarietà comunale" di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.228. Ciò posto, come osservato dal plenum della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 7 giugno 2018, si rileva che il diritto di accesso dei consiglieri comunali di cui all'art.43 del decreto legislativo n.267/00 ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, ex art.10 del predetto T.U.O.E.L., ovvero ex art.22 e ss., della legge n.241/90 per coloro che abbiano un interesse tutelato. Infatti, il diritto dei consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (così C.d.S.-V, 5 settembre 2014, n.4525). Pertanto, al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, viene riconosciuto un diritto dai confini più ampi – definito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato quale "incondizionato diritto di accesso" a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni. Tale diritto di accesso non può essere compresso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di istanza, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (C.d.S. n.5879/2005; C.d.S., Sez.V, 4.5.2004, n.2716; TAR Sardegna, sez.II, 30.11.2004 n.1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso. Lo stesso plenum, nella seduta del 16 luglio 2019, in relazione alla richiesta di rilascio di copia di alcuni verbali di accertamento per violazione del codice della strada emessi dalla polizia locale ha ribadito che "il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato non è soggetto ad alcun onere motivazionale (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, 05/09/2014, n.4525) e deve, pertanto, essere garantito, anche tenuto conto del dovere di riservatezza cui gli stessi sono tenuti, dal quale consegue, altresì, che appare illegittimo il diniego motivato con riferimento alla esigenza di assicurare la riservatezza dei terzi (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, 11/12/2013, n.5931)". Anche questo Ministero, dunque, proprio in merito alle richieste di rilascio degli elenchi nominativi di tutte le istanze di assistenza economica, ha ritenuto, anche alla luce delle risoluzioni della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che i consiglieri comunali abbiano diritto alla visione ed all'eventuale rilascio delle copie di atti detenuti da qualsiasi ufficio dell'amministrazione. Restano fermi, tuttavia, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza. Nel caso specifico, si osserva che il diritto del consigliere di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato è previsto anche dall'articolo 20 dello statuto comunale, il quale al comma 2 stabilisce che il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. In base ai commi successivi, le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento ed il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. Premesso il quadro normativo sopra descritto, la richiesta del consigliere degli elenchi relativi ai percettori di contributi erogati dal comune per l'emergenza covid-19 appare, pertanto, ammissibile.