Commissioni consiliari

Territorio e autonomie locali
25 Settembre 2020
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Commissioni consiliari - Le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.

Testo 

Un consigliere comunale ha segnalato una criticità con riferimento alla normativa regolamentare in materia di commissioni consiliari. In particolare, il consigliere ha lamentato che la locale normativa regolamentare non risulta conformata al rispetto del criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi presenti in consiglio nell'ambito delle commissioni consiliari. Si premette che l'ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art.14 dello statuto della Regione Sicilia, rientra tra le materie di competenza esclusiva della legislazione regionale e che l'art.16 dello stesso ne demanda all'assemblea regionale l'ordinamento amministrativo. La materia delle commissioni consiliari è disciplinata ai sensi dell'art.6 della L.R. Siciliana n.30 del 23.12.2000, ed è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari dai singoli enti locali nell'ambito della riconosciuta autonomia organizzativa dei consigli. Pertanto, la soluzione della questione è da individuare in siffatte disposizioni. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del consiglio si evince che le commissioni sono composte da tre componenti eletti dal consiglio. Ogni consigliere può esprimere due preferenze e può essere eletto come componente effettivo in non più di due commissioni e come componente supplente al massimo in altre due commissioni. Dall'esame della predetta normativa non risulta menzionato il criterio di rappresentanza proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi presenti in consiglio. Il regolamento, a cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, dovrebbe stabilire anche i meccanismi idonei a garantirne il rispetto. Al riguardo, la scrivente ribadisce il proprio avviso, già espresso in precedenti pareri, circa la necessità che le forze politiche presenti in consiglio debbano essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto. L'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia – con l'eccezione della sentenza contraria del TAR Puglia – Lecce n.516/2013 - stabilisce che il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo – anche se formato da un solo consigliere - presente in consiglio (v. T.A.R. Lombardia-Brescia, 4.7.1992, n.796; T.A.R. Lombardia-Milano, 3.5.1996, n.567). Il predetto principio, peraltro, è stato ribadito dal Consiglio di Stato, il quale con parere n.04323/2009 del 14 aprile 2010, emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha osservato che "come da consolidata giurisprudenza dalla quale la Sezione non intende discostarsi, il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In tal caso, il criterio di proporzionalità si può esplicare attraverso il voto ponderato (v. anche TAR Lombardia, Sez.II, 19.11.1996, n.1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della Commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al Consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata". Infine, giova menzionare il parere n.771 reso dal Consiglio di Stato, prima sezione, in data del 7 marzo 2018. Con il citato parere, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato un ricorso avverso una modifica regolamentare che non avrebbe consentito la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio, violando, in questo modo, il criterio proporzionale che invece sarebbe stato garantito prevedendo l'istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario (confr. Cons. Stato – Sez.V, 25 ottobre 2017, n.4919). Così delineate le coordinate interpretative enucleate dalla giurisprudenza formatasi sulla materia, trattandosi nel caso di specie, di disposizioni di legge di Regione a statuto speciale, si ritiene comunque che competa all'Assessorato delle Autonomie Locali presso la Regione Sicilia, cui la presente è diretta per conoscenza, fornire i canoni per l'interpretazione della suddetta normativa regionale.