Modalità di presentazione degli emendamenti

Territorio e autonomie locali
25 Settembre 2020
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Norme in materia di presentazione degli emendamenti. Soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia, è abilitato a fornire un'interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari di cui lo stesso si è dotato.

Testo 

Il presidente di un consiglio comunale ha formulato alcuni quesiti in ordine alla disciplina riferita alla presentazione degli emendamenti. In particolare, è stato chiesto se sia possibile presentare emendamenti, corredati dai relativi pareri tecnici, ad una proposta di deliberazione nel corso del dibattito inerente alla stessa. Qualora tale opzione fosse ammissibile si è chiesto se la votazione riferita alla possibilità di discutere l'emendamento debba essere adottata a maggioranza semplice, ovvero all'unanimità. Al riguardo, si osserva che l'art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, "nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la disciplina del funzionamento dei consigli. In particolare, la normazione degli emendamenti e dei sotto-emendamenti è prevista dall'articolo 44 del regolamento del consiglio comunale. Ai sensi del secondo comma dell'articolo citato si rileva che gli emendamenti sono presentati al presidente "... comunque entro due giorni lavorativi antecedenti la data fissata per l'adunanza del Consiglio comunale". Lo stesso comma al periodo successivo ammette, tuttavia, che "in caso di emendamenti presentati oltre detto termine, la trattazione degli stessi emendamenti, e della pratica relativa, potranno essere rinviati ad altra seduta nel caso di mancata acquisizione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile". Gli emendamenti in materia di bilancio "devono essere presentati entro tre giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la seduta in cui tali atti vengono presentati alla discussione, specificandone le motivazioni e gli eventuali mezzi di finanziamento". Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 44 è previsto che "limitatamente alle proposte di deliberazione, gli emendamenti sono subito trasmessi dal Presidente al Funzionario competente che ne cura l'istruttoria. Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, decide sull'emendamento e, successivamente, sulla proposta di deliberazione per la quale è possibile anche disporre il rinvio ad altra adunanza". Premesso che la normativa in commento risulta di non facile interpretazione e che non è prevista la votazione all'unanimità ipotizzata dal presidente del consiglio comunale, si osserva che affinché l'emendamento sia approvato occorre lo stesso quorum funzionale prescritto per l'adozione dell'atto. Peraltro, una revisione del regolamento che statuisca, ai fini dell'approvazione degli emendamenti, l'unanimità dei voti, presterebbe il fianco a censure di legittimità in quanto finirebbe per comprimere le prerogative del consiglio comunale, limitandone la possibilità di approvare modifiche alle proposte di deliberazioni sottoposte al suo esame. Ciò posto, si rappresenta, tuttavia, che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi, è abilitato a fornire un'interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari di cui lo stesso si è dotato.